Termine per la relazione-questionario dei bilanci degli enti del SSN (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 3 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti fissano con propria deliberazione il termine per l’invio della relazione-questionario sul bilancio di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. La funzione della relazione è far emergere gravi irregolarità contabili o situazioni di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio, che la Sezione valuta per la specifica segnalazione agli enti e alla Regione. Il controllo sugli enti del SSN conserva la propria incidenza anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha caducato la misura interdittiva solo con riferimento ai bilanci delle Regioni. L’inutile decorso del termine è segnalato agli organi regionali e professionali di appartenenza nonché agli organi statali competenti, per le valutazioni rimesse sotto il profilo della responsabilità.
Il Fatto
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n. 11/2024/INPR, le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2023 cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha inviato, a settembre 2024, una comunicazione di invito alla compilazione del questionario SSN 2023.
Alla data della camera di consiglio gli enti del SSN della Regione Molise non avevano ancora provveduto alla compilazione. Si è reso quindi necessario stabilire un termine per la redazione e l’invio della relazione a questa Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dallo scopo essenziale delle relazioni previste dai commi 166, 167 e 170 dell’art. 1 della legge n. 266/2005: far emergere gravi irregolarità contabili o il profilarsi di situazioni di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio, che la Sezione regionale valuta per una specifica segnalazione agli enti e alla Regione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Tale finalità è stata rafforzata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, che ha esteso il controllo anche ai bilanci preventivi e ai rendiconti delle Regioni e ha sancito il blocco dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti territoriali e sanitari. La Corte ricorda però che tale ultima disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39 del 2014, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. È stato escluso, infatti, che le pronunce di accertamento e verifica delle Sezioni regionali possano vincolare il contenuto della produzione legislativa regionale o inibire l’efficacia delle leggi per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la loro inadeguatezza.
La misura interdittiva rimane ferma, invece, per gli enti del Servizio sanitario nazionale. La Sezione ne sottolinea comunque la necessità di un adeguato bilanciamento con i principi dell’art. 32 della Costituzione, la cui concreta attuazione presuppone la spesa necessaria a garantire l’erogazione di un servizio espressione dei livelli essenziali di assistenza. Richiama in proposito la giurisprudenza costituzionale secondo cui, nell’ambito del SSN, la finalità prevalente è assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni, nei limiti della sostenibilità, alle migliori condizioni qualitative e quantitative.
Da qui la delibera: è fissato al 28 febbraio 2025 il termine ultimo per l’invio della relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2023. La Sezione precisa che l’inutile decorrenza del termine sarà segnalata al Presidente del Consiglio regionale, all’Ordine professionale di appartenenza e/o all’Ispettorato generale di finanza presso la Ragioneria generale dello Stato e al Ministero della Salute, per le valutazioni rimesse sotto il profilo della responsabilità. Resta ferma la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.