Acquisto di immobili da parte del Comune e inammissibilità del parere per difetto di generalità e astrattezza (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 49 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando verte su una fattispecie concreta e non presenta i caratteri di generalità ed astrattezza, né individua una specifica problematica interpretativa di disposizioni legislative. L’autonomia negoziale degli enti locali per l’acquisto di beni immobili, oggi non più soggetta alla previa valutazione di indispensabilità e indilazionabilità né all’attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio, permane comunque vincolata al rispetto dei principi costituzionali di equilibrio di bilancio e buon andamento di cui agli artt. 97 e 119 Cost. Il Comune deve svolgere una approfondita istruttoria che documenti la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e un’analisi costi-benefici. L’acquisto di immobili, pur escluso dalle procedure di gara del codice dei contratti pubblici, deve rispettare i principi di evidenza pubblica, imparzialità e buona amministrazione nella scelta del contraente.
Il Fatto
Il Comune di Bevagna, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un terreno di proprietà privata, dove localizzare il nuovo Polo scolastico, sulla base degli atti programmatici già adottati. L’intervento non risultava finanziato e l’importo previsto per l’acquisto era oggetto di stima preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione ha rappresentato di monitorare l’accesso a possibili fonti di finanziamento, come il Piano triennale nazionale di edilizia scolastica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il parere è stato ritenuto ammissibile: la richiesta proviene da un Comune ed è stata inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie locali (soggetto legittimato), ed è firmata dalla Sindaca, organo cui è conferita la rappresentanza legale dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Nel merito, la Sezione ha ribadito che la funzione consultiva è circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica, nozione che non può estendersi fino a ricomprendere qualsivoglia attività degli enti con riflessi finanziari. Inoltre, ha ricordato il principio consolidato per cui il quesito deve presentare carattere generale ed astratto e non deve interferire con le funzioni giurisdizionali, requirenti o di controllo della Corte. La richiesta è stata dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché verteva su una fattispecie concreta di realizzazione del nuovo Polo scolastico, coinvolgendo scelte gestionali e di responsabilità dell’Amministrazione.
Ciononostante, la Sezione ha fornito un’indicazione di carattere generale sulla normativa di riferimento. Ha ricordato che la capacità di acquisto degli enti locali trova fondamento nell’art. 11 cod. civ. e che la limitazione introdotta dall’art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98 del 2011 – che subordinava l’acquisto a valutazione di indispensabilità e indilazionabilità e ad attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio – è venuta meno dal 2020 per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f), del d.l. n. 124 del 2019. Restano, comunque, imprescindibili i principi di buon andamento e di equilibrio di bilancio, che impongono una congrua motivazione delle scelte e una valutazione di convenienza economica e funzionale.
Con riferimento all’indebitamento, la Sezione ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 119, sesto comma, Cost. e dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012, gli enti possono ricorrere al debito solo per spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento. La corretta stima del prezzo del bene risulta quindi elemento fondamentale per la congruità del piano. Infine, la Sezione ha precisato che l’acquisto di immobili, pur escluso dalle procedure di gara del d.lgs. n. 36/2023 (art. 56, lettera e), deve comunque rispettare i principi di evidenza pubblica, imparzialità e buona amministrazione nella scelta del contraente, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
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Nota della Redazione
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