Applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai militari in sistema retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 346 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei militari cessati dal servizio, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione anche nei confronti di coloro che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni e che siano collocati nel sistema retributivo. La relativa aliquota va determinata nella misura del 44 per cento per l’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e dell’1,80 per cento per ogni anno successivo, fermo il limite dell’80 per cento previsto dalla medesima disposizione. Tale interpretazione, coerente con l’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, non determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione liquidata con il sistema misto. L’INPS, quale ordinatore secondario della spesa, è legittimato a contraddire nel giudizio concernente la riliquidazione della pensione.
Il Fatto
I ricorrenti, ex ufficiali superiori della Marina Militare, cessati dal servizio e collocati nella categoria dell’ausiliaria, hanno adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico secondo i criteri fissati dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nel solco di quanto statuito dalle Sezioni riunite n. 1/2021, con condanna al pagamento delle somme spettanti e degli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con motivi aggiunti la difesa dei ricorrenti ha richiamato la Corte costituzionale n. 33/2023 e la pronuncia della I Sezione centrale d’Appello n. 139/2024, che appariva in antitesi con gli indirizzi delle Sezioni riunite, sollecitando la rimessione della questione alle Sezioni riunite ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.g.c. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione; il Ministero della Difesa ha sostenuto l’infondatezza della pretesa. La difesa attorea ha precisato che tutti i ricorrenti ricadono nel sistema retributivo e non in quello misto.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico secondo i criteri dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretati dalle Sezioni riunite di questa Corte.
In via preliminare, il Giudice unico ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, rilevando che l’Istituto, pur rivestendo la qualità di ordinatore secondario della spesa, partecipa comunque alla procedura di liquidazione del trattamento pensionistico.
Nel merito, si è rilevato che i principi elaborati dalle Sezioni riunite in materia di sistema misto non trovano applicazione nel caso concreto, poiché vengono in rilievo trattamenti liquidati con il sistema retributivo. Tuttavia, le Sezioni riunite n. 1/2021 hanno precisato che la finalità dell’individuazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo risiede nella necessità di evitare una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni.
Il Giudice unico ha quindi aderito all’orientamento maggioritario della Sezione, secondo cui deve applicarsi l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con l’aliquota del 44 per cento tra i quindici e i venti anni di servizio e dell’1,80 per cento per ogni anno successivo, fermo il limite dell’80 per cento. L’interpretazione è stata ritenuta coerente con l’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 e non lesiva del principio di parità di trattamento.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione. Sui maggiori ratei maturati a partire dal quinquennio antecedente alle istanze amministrative spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio del cumulo parziale di cui alla Sezioni riunite n. 10/2002. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali sulla questione.
Nota della Redazione
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