Consegnatario di beni comunali escluso dal conto giudiziale per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 91 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discrimine tra il consegnatario di beni mobili gravato da un debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale, e il consegnatario gravato da un mero debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni. L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche negli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il dipendente che sorveglia il corretto utilizzo di beni eterogenei dati in uso alle articolazioni funzionali dell’Ente è titolare di un obbligo di sola vigilanza e resta estraneo all’obbligo di resa del conto, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto, relativo all’esercizio finanziario 2021 e iscritto al registro di Segreteria, riguarda un dipendente del comune chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente. Il conto giudiziale era stato presentato dal dipendente con riferimento al presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando al contrario un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda, instando per l’improcedibilità e la restituzione del conto al comune.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura della gestione oggetto del conto. I beni considerati non sono mobili o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia: si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del comune, da utilizzare in modo duraturo e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale. Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono quindi esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale.
Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile che costituisce lo spartiacque tra le due posizioni nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. È la movimentazione in carico e scarico di ciascun esercizio a determinare incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in appositi locali previamente identificati dall’Ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali operative delle varie articolazioni.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile, il Collegio rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. Da un lato depone la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole; dall’altro, la disamina degli atti di causa non evidenzia una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune. Nella fattispecie non sussiste dunque l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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