Decadenza dalle agevolazioni per le ASD e insussistenza del favor rei (Cass. civ. Sez. V n. 21190 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche, l’inosservanza dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999, nel testo ratione temporis vigente, comportava, oltre alle sanzioni amministrative, anche la decadenza dalle agevolazioni previste dalla l. n. 398 del 1991. L’abrogazione di tale decadenza ad opera dell’art. 19 D.Lgs. n. 158 del 2015 non produce effetti retroattivi invocabili dall’associazione in virtù del principio del favor rei, poiché non investe una misura sanzionatoria, pur impropria, ma la pura perdita del diritto a un beneficio, con il venir meno del presupposto del trattamento agevolato e la riespansione dell’ordinario regime fiscale. Il requisito del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, richiesto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 136 del 2004, opera quale condizione di accesso alle disposizioni agevolative dell’art. 90 l. n. 289 del 2002.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica era raggiunta da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativamente all’anno di imposta 2007. La verifica fiscale aveva rilevato il riconoscimento ai fini sportivi con iscrizione al CONI solo dal 15 dicembre 2009, un versamento in contanti di 4.600 euro e un prelevamento di 4.500 euro, la mancanza del requisito della carenza di fini di lucro, costi non verificabili nell’inerenza e anomalie di rendicontazione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La CTR della Lombardia, Sez. dist. di Brescia, accoglieva l’appello dell’Ufficio, sul presupposto della mancata iscrizione al CONI per l’annualità accertata, della violazione dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999 e della indeducibilità dei costi. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al regime agevolato. Il requisito del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, richiesto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 136 del 2004, condiziona l’applicazione delle disposizioni dell’art. 90 l. n. 289 del 2002. La deliberazione CONI invocata dalla ricorrente surroga il riconoscimento definitivo con quello provvisorio, ma presuppone l’affiliazione alla federazione sportiva. La CTR aveva accertato in fatto che la parte non aveva provato l’affiliazione per l’annualità in questione, essendo state prodotte solo comunicazioni riferite a una persona fisica e non all’associazione: accertamento non contestato, che rende il motivo manifestamente infondato.

Quanto alla lettera dell’Agenzia richiamata a sostegno dell’affidamento, la Corte rileva che la doglianza non può trovare ingresso in sede di legittimità, mancando sia la prova della sua deduzione nel ricorso introduttivo, sia la congrua riproduzione del contenuto dell’atto, citato solo per stralcio decontestualizzato.

Sul secondo motivo, la Corte precisa che la CTR non ha disconosciuto il regime agevolato sulla sola mancata iscrizione al CONI, ma sull’insieme delle violazioni contestate. L’art. 1, comma 1, l. n. 398 del 1991 richiede l’affiliazione alle federazioni sportive nazionali, esclusa dall’accertamento di fatto. Quanto alla qualifica di ente non commerciale, il complesso delle violazioni esclude la rispondenza dell’attività agli scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 148, comma 3, tuir.

Il terzo motivo, sul favor rei, è infondato. La Corte richiama Sez. 5 n. 26516 del 12.04.2021 e il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 2060 del 28.01.2011: l’abrogazione della decadenza non investe una misura sanzionatoria, ma la perdita di un beneficio, con conseguente riespansione del regime ordinario e ripristino della par condicio fiscale. La decadenza non è parametrata a un comportamento antigiuridico, poiché le movimentazioni in contanti non sono di per sé vietate. La dedotta particolare tenuità delle violazioni non è allegata come introdotta in primo grado, né supportata da indici concreti.

Il quarto motivo, sulla rilevanza dell’inerenza dei costi in regime forfettario, è infondato perché la sorte è segnata dai motivi precedenti e il regime forfettario non esonera dall’onere di conservare le fatture, sancito dall’art. 2, comma 4, l. n. 398 del 1991. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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