L’appello tributario è ammissibile anche se ripropone le difese del primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 16345 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, postula un riscontro concreto dell’inidoneità dell’atto a devolvere al giudice di secondo grado le questioni decise. La norma, di natura eccezionale in quanto limita l’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente ex art. 14 disp. prel. c.c.: l’onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre le stesse ragioni già dedotte in primo grado, purché l’atto contenga una critica riconoscibile e pertinente all’impianto motivazionale della sentenza impugnata. La specificità dei motivi prescinde da particolari rigori formali, potendo essere ricavata, anche per implicito, dall’intero atto considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società controllata del gruppo l’insussistenza del requisito del controllo richiesto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 per la c.d. liquidazione IVA di gruppo, assumendo che la capogruppo esercitasse il controllo indiretto mediante più società interposte che, singolarmente, non superavano la soglia del 50%, con conseguente recupero dell’imposta.
La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. L’Agenzia proponeva appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania dichiarava l’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi, condannando l’Ufficio alle spese. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia censura la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la Corte di merito avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’appello nonostante l’atto di gravame contenesse censure idonee a contrastare l’impianto motivazionale della decisione di primo grado. La ricorrente sostiene, inoltre, che il requisito di specificità non richiederebbe la formulazione di motivi “nuovi”, potendo ritenersi assolto anche mediante la riproposizione chiara e coerente delle ragioni già dedotte.
La Corte di legittimità ritiene il motivo fondato, richiamando il principio secondo cui la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici non è ravvisabile qualora il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, ricavabile anche per implicito dall’intero atto di impugnazione. La disposizione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, essendo norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., dovendosi consentire l’effettività del sindacato sul merito ogni qual volta l’atto esprima la volontà di contestare la decisione di primo grado.
Il Supremo Collegio precisa che, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria riproponga in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, già dedotte in primo grado, trattandosi di norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ.. La specificità dei motivi prescinde da particolari rigori formali, essendo sufficiente che siano esposte anche sommariamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma, in modo da rendere chiari il contenuto e la portata delle censure con riferimento alla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la Corte regionale ha dichiarato l’inammissibilità con motivazione meramente assertiva, senza confrontarsi con il contenuto complessivo dell’atto di gravame e senza spiegare le ragioni dell’inidoneità delle censure a investire le statuizioni della sentenza di primo grado. Dal ricorso emerge, invece, che l’atto di appello dell’Ufficio conteneva una critica riconoscibile e pertinente, incentrata sulla corretta interpretazione dell’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e sull’erroneità della sentenza nel voler assimilare la disciplina dell’IVA di gruppo a quella, distinta, del “Gruppo IVA” di cui agli artt. 70-bis ss. del medesimo decreto.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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