Nel giudizio di rinvio la valutazione delle prove resta riservata al giudice (Cass. civ. Sez. V n. 20530 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è tenuto a riesaminare la questione alla luce dei principi fissati dalla Corte di cassazione, ma non è vincolato ad alcun automatismo nella valutazione delle prove. Una volta che il giudice del rinvio abbia preso in considerazione i parametri indicati nella sentenza di annullamento, il giudizio sul valore da attribuire alle risultanze istruttorie resta prerogativa esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di escluderne la rilevanza, anche con giudizio implicito, non incontra limiti nell’ambito del contenzioso tributario. Parimenti, il giudice di merito non è tenuto a esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni della ritenuta irrilevanza.
Il Fatto
La vicenda ha origine da due avvisi di accertamento con cui il Comune ha intimato a una società il pagamento dell’ICI per gli anni 2006 e 2007, sulla base di una perizia di stima del valore delle aree edificabili di proprietà della contribuente. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso della società, ritenendo inattendibili le stime; la decisione è stata poi riformata in appello, con conferma dei valori accertati.
A seguito di un primo ricorso per cassazione, la Corte ha annullato la pronuncia di secondo grado e rinviato la causa, indicando al giudice del rinvio una serie di elementi potenzialmente idonei a incidere sul valore delle aree: una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’indice territoriale e la servitù di elettrodotto. Il giudice del rinvio ha confermato i valori degli avvisi, ma la società ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe disatteso i principi vincolanti dettati dalla pronuncia di annullamento in ordine alla rilevanza della sentenza del TSAP e degli altri elementi di stima. La Corte ha però rilevato che il giudice del rinvio ha effettivamente esaminato la sentenza indicata, valutandone l’incidenza in concreto.
Il punto centrale è la distinzione tra rilevanza astratta e valutazione in concreto. La Corte di legittimità, in sede di rinvio, aveva censurato il procedimento logico seguito, limitandosi a indicare l’astratta idoneità probatoria di determinati elementi. Essa non ha imposto alcun automatismo valutativo: il giudizio sul merito è rimesso alla esclusiva prerogativa del giudice del rinvio. Il compito di questi consisteva nel riconsiderare il valore imponibile alla luce della sentenza del TSAP e dell’incidenza della servitù, che non escludeva l’edificabilità ma semmai la riduceva. Il giudizio di merito così reso non è sindacabile in cassazione.
La Corte ha poi richiamato il costante indirizzo secondo cui, anche nel contenzioso tributario, spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti, potendo anche escludere con giudizio implicito la rilevanza di una prova, richiamando Cass. Sez. V n. 19351 del 2020, n. 3941 del 2021, n. 36093 del 2021, n. 25962 del 2022 e n. 7498 del 2023.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 2697 cod. civ. e sull’onere probatorio relativo all’incidenza della servitù, è stato respinto: il giudice del rinvio ha correttamente valutato gli elementi prodotti dalle parti, rilevando la mancanza di adeguata prova, che doveva essere fornita dalla contribuente, senza alterare l’onere della prova.
Il terzo motivo, sulla valorizzazione delle aree da cedere gratuitamente e delle aree destinate a edilizia economico popolare ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, è stato respinto in applicazione del principio secondo cui il valore dell’area fabbricabile va riferito all’area complessivamente e unitariamente interessata, applicando un valore medio che tiene conto delle varie destinazioni d’uso, con meccanismi compensativi (Cass. Sez. Un. n. 25506 del 2006, Cass. n. 11832 del 2020, n. 26462 del 2017).
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per omessa allegazione delle stime richiamate, è stato respinto: l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni della decisione, funzione soddisfatta dall’indicazione degli estremi catastali, delle superfici, dei valori dichiarati e delle destinazioni urbanistiche, richiamando Cass. n. 25371 del 2008. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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