Presunzioni tributarie e sindacato di legittimità sull’apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 9791 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ., la scelta dei fatti noti posti a base dell’inferenza e il giudizio logico di deduzione del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della tenuta della motivazione, nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e al cd. vizio di sussunzione, che ricorre quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, o, all’inverso, li consideri non qualificati ma sufficienti. È pertanto inammissibile il ricorso che, deducendo apparentemente la violazione dell’art. 2729 cod. civ., miri in realtà a una rivalutazione delle risultanze probatorie. La violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. è invocabile solo se il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti o fuori dai casi consentiti.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento per maggiori ricavi e volume d’affari riferito a una impresa individuale, per l’anno d’imposta 2007. L’atto era stato annullato in primo grado sul rilievo che non era provata la qualità del contribuente di gestore di fatto di una società, essendo egli stato assolto in sede penale.

La sentenza di appello, che aveva rigettato l’impugnazione dell’ufficio, è stata cassata con rinvio per difetto di motivazione, essendosi i giudici limitati a richiamare per relationem brani della decisione di primo grado, a loro volta ripresi dalla sentenza penale. In sede di rinvio la Commissione tributaria regionale, esclusa ogni automatica autorità del giudicato penale nel giudizio tributario, ha confermato l’annullamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo che dai fatti noti riconosciuti in sentenza — la natura di cartiera della società, la qualità di prestanome dei soggetti interposti e la mancanza di competenze specifiche degli stessi — andava tratta l’unica inferenza possibile, ossia la gestione occulta da parte del contribuente, professionista degli orologi.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La doglianza, pur formalmente costruita come violazione di legge, censura in realtà la ricognizione della fattispecie concreta, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie, e non integra un vizio di violazione di legge, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042).

Il Collegio ribadisce che in sede di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica l’esame svolto dal giudice di merito, cui resta riservato individuare le fonti del proprio convincimento e valutare attendibilità e concludenza delle prove. La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo in presenza del vizio di sussunzione (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza non dedotta. La censura ex art. 360, n. 5, non risulta specificamente formulata, mentre l’apprezzamento sui requisiti presuntivi e la scelta dei fatti noti sono riservati al giudice di merito (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass., 23 gennaio 2006, n. 1216).

Nel caso concreto i giudici di rinvio avevano valorizzato l’episodicità dei collegamenti con uno dei soggetti, l’assenza di contatti telefonici diretti, l’insussistenza di prelievi bancari e di compresenza in banca nei medesimi giorni. L’Agenzia ha contrapposto una propria ricostruzione fattuale, sottratta al sindacato di legittimità. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la sua violazione postula che il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30173).

Il secondo motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è inammissibile: essendovi doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra che esse sono tra loro diverse (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947). Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e nessun luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esonero delle Amministrazioni dello Stato (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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