Società di fatto e litisconsorzio necessario dei soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9128 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Tale litisconsorzio sussiste non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Il Fatto

Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2007, notificatogli in qualità di socio e amministratore di fatto di una società cooperativa in liquidazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, confermando la pretesa impositiva fondata sui rilievi del processo verbale di constatazione.

Secondo la CTR, la cooperativa non operava con finalità mutualistiche, ma costituiva una società-schermo che celava una società di fatto dedita allo sfruttamento della manodopera; il reddito accertato andava quindi imputato per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, che investe l’integrità del contraddittorio. Il profilo è pregiudiziale, suscettibile di rilievo d’ufficio e di carattere assorbente rispetto agli altri motivi.

La controversia involge la configurabilità o meno di una società di fatto tra il ricorrente e gli altri soci. Poiché la situazione giuridica è strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Il Collegio cita, tra le altre, Cass. n. 23261 del 27.09.2018, Cass. n. 24025 del 03.10.2018 e Cass. n. 14387 del 25.06.2014.

Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, come affermato da Cass. n. 4580 del 28.02.2018 e Cass. n. 1472 del 22.01.2018.

La Corte accoglie così il secondo motivo, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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