Motivazione per relationem della sanzione tributaria e conoscibilità dell’atto richiamato (Cass. civ. Sez. V n. 33192 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti tributari, imposto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 219 del 2023, può essere assolto per relationem mediante il richiamo al contenuto di un altro atto, che dev’essere allegato solo se non già portato a conoscenza dell’interessato. L’onere di allegazione non opera quando l’atto richiamato sia già notificato, soggetto a pubblicità legale o comunque agevolmente conoscibile dal destinatario. Tale soluzione bilancia l’economia dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 Cost., con il diritto di difesa del contribuente, tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. Il piano della motivazione resta distinto da quello della fondatezza e della prova dei presupposti della pretesa.

Il Fatto

La Regione intimava a due società una sanzione amministrativa pecuniaria per l’abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione su un’area privata, in violazione dell’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2006. Le società impugnavano la determinazione davanti alla giustizia tributaria.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello. Le società proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, incentrati sulla carenza di motivazione dell’atto, sulla qualificazione dei materiali come sottoprodotti anziché rifiuti e sulla quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di motivazione. Ricorda che l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 impone la motivazione dell’atto di contestazione soltanto quando la sanzione sia irrogata con atto separato, non quando ciò avvenga contestualmente all’accertamento. L’obbligo può essere assolto per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale, oppure risulti già conosciuto dal contribuente per effetto di precedente notificazione.

Il Collegio valorizza la riforma di cui al d.lgs. n. 219 del 2023 e la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 593/21, Cass. n. 15327/14, Cass. n. 13110/12, Cass. n. 27055/14): l’onere di allegazione riguarda solo gli atti dei quali il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, essendo sufficiente la mera conoscibilità dell’atto. La soluzione realizza un equilibrio tra buon andamento amministrativo e diritto di difesa, che sarebbe compresso solo se la conoscibilità richiedesse una ricerca complessa.

Nel caso concreto, la Regione aveva riportato nell’atto di irrogazione il contenuto essenziale della nota della Procura, le condotte, i soggetti, il luogo e la tipologia dei materiali, consentendo ai destinatari di conoscere le ragioni della sanzione. Quanto all’elemento soggettivo, l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 richiama a rispondere chi abbia commesso la violazione con dolo o colpa, senza necessità di specifica indicazione.

La Corte ribadisce che il giudizio sulla motivazione è ex ante e non può fondarsi sull’efficacia delle difese dispiegate in giudizio. Passando agli altri motivi, conferma che la qualificazione dei materiali come rifiuti, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, dipende dal dato funzionale del disfarsi, accertato in fatto dai giudici di merito. Il motivo sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile per la doppia conforme. Infine, la quantificazione della sanzione attiene a un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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