Cessione di ramo d’azienda e licenziamenti già intimati dal curatore fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9131 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. opera esclusivamente per i rapporti non ancora legittimamente estinti alla data dell’eventuale cessione di azienda, perché tali rapporti devono essere fondati su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente, autonomamente considerata. Ne consegue che, ove i lavoratori siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo dal curatore fallimentare prima della ritenuta vicenda circolatoria, difetta in capo agli stessi il requisito indefettibile della titolarità di un rapporto di lavoro valido ed efficace con il cedente. La valutazione circa la sussistenza della cessione e la legittimità dei licenziamenti costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione specifica e coerente con la disposizione giudiziale che ha negato l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società sportiva dilettantistica partecipata dal Comune, avevano chiesto al giudice del lavoro di accertare l’esistenza di una cessione di azienda in favore della società subentrata nella gestione dell’impianto sportivo e, di conseguenza, la nullità dei licenziamenti loro intimati. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione, rilevando che i lavoratori erano stati licenziati dal curatore fallimentare della società datrice e che non si era realizzato alcun trasferimento dei rapporti presso la società subentrante.

I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 2112 cod. civ., l’errata applicazione della disciplina comunitaria in materia di trasferimento d’impresa e l’omesso esame di fatti decisivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li rigetta. Il nucleo della censura attiene all’asserita inversione dell’ordine logico delle questioni: secondo i ricorrenti, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare anzitutto la cessione di ramo d’azienda e solo successivamente valutare la legittimità dei licenziamenti.

La Corte ritiene la tesi priva di fondamento. Sul piano giuridico, il diritto alla continuazione dei rapporti ex art. 2112 cod. civ. presuppone che i rapporti non siano stati legittimamente estinti in data anteriore all’eventuale cessione, in quanto devono fondarsi su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente, autonomamente considerata. Il richiamo è alla giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento (Cass. n. 11410/2018, Cass. n. 15495/2008).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato che i lavoratori erano stati licenziati dal curatore della società fallita, con motivazione fondata sulla mancata autorizzazione all’esercizio provvisorio e sull’impossibilità di prosecuzione dell’attività. Il diniego del tribunale fallimentare all’esercizio provvisorio ha comportato la totale cessazione dell’attività aziendale, escludendo ogni alternativa praticabile, ivi compresa la cessione d’azienda. Ne deriva una effettiva cesura nella gestione dell’impianto, intervenuta dopo il fallimento e prima della ripresa dell’attività da parte della società subentrante.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, del come e del quando sia stato oggetto di discussione processuale e della sua decisività, secondo il principio affermato da Sez. Un. n. 8053 del 2014 e ribadito da Cass. n. 27815/2018. Le censure dei ricorrenti mirano, in realtà, a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Infine, la Corte giudica irrilevante la tesi secondo cui la cessione potrebbe configurarsi anche in caso di successione in una concessione amministrativa e in mancanza di rapporti contrattuali diretti tra cedente e cessionario. Nel caso di specie l’inesistenza della fattispecie circolatoria è stata affermata dal giudice di merito sulla base di accertamenti di fatto e, in ogni caso, in via subordinata con motivazione ad abundantiam. Il ricorso è pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove spettante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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