Riesame CIGS è amministrazione attiva e va attuato con diligenza (TAR Lazio n. 422 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame previsto dall’art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148/2015, pur riguardando un beneficio già concesso, costituisce esercizio di amministrazione attiva e non di autotutela ai sensi della legge n. 241/1990. Ne consegue che l’annullamento dei decreti di ammissione alla CIGS non richiede la comparazione degli interessi tipica dell’autotutela, né l’osservanza del termine di novanta giorni quale termine perentorio. Il beneficiario del trattamento non è tenuto a raggiungere l’obiettivo del piano di risanamento, ma ha l’onere di adoperarsi per attuarne le misure secondo buona fede e correttezza: l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione delle attività programmate.
Il Fatto
Una società presenta istanza di crisi aziendale e ottiene dal Ministero del lavoro l’approvazione del programma di risanamento e l’autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti di una unità produttiva romana, per il periodo dal 23.10.2023 al 20.10.2024. Nel 2024 l’Ispettorato nazionale del lavoro svolge le verifiche sugli impegni aziendali e rileva che l’azienda non ha effettuato investimenti né iniziative formative.
Il Ministero, con decreto n. 912 del 14.3.2025, annulla i precedenti decreti di approvazione del programma e di autorizzazione del trattamento; con successivo decreto n. 993 del 31.3.2025 nega la proroga del trattamento per il periodo dal 21.10.2024 al 31.12.2024. La società impugna entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, carenza dei presupposti dell’autotutela, tardività del riesame e illegittimità della scelta di annullare in luogo di revocare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irritualità della notifica, non estesa all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’Ispettorato d’Area metropolitana di Roma. L’art. 41 c.p.a. impone la notifica all’amministrazione che ha la paternità giuridica dell’atto finale; la partecipazione di altri enti al procedimento non estende la veste di parte necessaria.
Nel merito, il Collegio esclude che il Ministero abbia recepito formalmente le relazioni ispettive senza autonoma valutazione. Il decreto richiama espressamente la mancata attuazione del piano e l’assenza di una effettiva attività aziendale, rilevando che la società ha posto in essere solo azioni di taglio della spesa e di abbassamento dei costi del lavoro, annoverando impropriamente la fruizione della CIGS quale risanamento.
Richiamando il costante orientamento amministrativo, la sentenza ribadisce che la discrezionalità tecnica dell’amministrazione è sindacabile solo se la scelta risulti illogica, manifestamente incongruente, inattendibile o viziata da travisamento in fatto. Il piano di risanamento costituisce il presupposto dell’intervento pubblico e si articola in misure connesse al ripristino della sostenibilità economico-finanziaria: l’imprenditore non deve raggiungere l’obiettivo, ma deve adoperarsi per attuarne le previsioni. Il diniego di diligenza è desunto dalle stesse dichiarazioni della società in sede procedimentale, che ha ammesso l’impossibilità di avviare attività di vendita e prevendita e la soppressione delle spese di formazione.
Quanto alla lamentata mancata comparazione degli interessi, il Collegio osserva che l’art. 25, comma 6, configura un potere di amministrazione attiva, volto a verificare il rispetto degli impegni assunti a fronte della percezione di un beneficio economico, e non un potere di autotutela. Per le medesime ragioni è infondata la censura sulla scelta dell’annullamento con effetto ex tunc in luogo della revoca ex nunc.
Infine, la perentorietà del termine di novanta giorni deve essere espressamente stabilita dalla legge e non può essere desunta dal silenzio della norma. È escluso, infine, un affidamento incolpevole fondato sul comportamento tenuto al tavolo di crisi, trattandosi di sede con presupposti e finalità diversi dalle verifiche ispettive.
Nota della Redazione
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