Sgombero locali scolastici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 2002 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il protocollo di intesa stipulato tra amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241/1990 costituisce fonte di obblighi reciproci che delimita il perimetro delle pretese azionabili in giudizio. Quando il trasferimento dell’istituzione scolastica da un piano all’altro dell’immobile è subordinato al completamento di determinati lavori, l’accertata esecuzione di questi ultimi in sede di sopralluogo congiunto fa venire meno la ragione della doglianza e determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare l’ordinanza di sgombero. La declaratoria di improcedibilità consegue a un mutamento della situazione di fatto che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Resta invece estranea al thema decidendum la prescrizione del provvedimento impugnato non investita da specifica censura, con conseguente esclusione dal petitum sostanziale.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il tramite di un istituto scolastico comprensivo, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto lo sgombero dei locali al piano primo di un immobile rientrante nel patrimonio indisponibile comunale, nonché la successiva nota di avvenuta esecuzione mediante rimozione diretta dei materiali.
L’istituto lamentava, tra l’altro, la violazione del protocollo di intesa stipulato con l’ente locale, la lesione della riservatezza dei documenti custoditi, la compromissione del diritto all’istruzione e l’esercizio del potere di autotutela esecutiva in difetto dei presupposti. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. In sede cautelare era disposto un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei lavori propedeutici al trasferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il protocollo di intesa del 28 marzo 2024 come accordo tra pubbliche amministrazioni riconducibile all’art. 15 della l. n. 241/1990, soggetto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Da tale atto derivano impegni reciproci che vincolano le parti contraenti.
L’art. 11 [bis] del protocollo subordinava il trasferimento delle classi dal piano primo al piano rialzato all’ultimazione degli interventi di manutenzione previsti dall’art. 8. Il Comune si era impegnato ad avviare tali lavori entro cinque giorni e a realizzare le operazioni di trasferimento degli apparati di rete entro il 31 agosto 2024.
Il sopralluogo congiunto del 4 ottobre 2024, eseguito in attuazione del dictum cautelare, ha accertato l’esecuzione delle attività manutentive: spostamento dei monitor digitali, installazione degli armadi rack e degli access point, opere di rifinitura igienico-sanitaria, tinteggiatura e trasloco degli arredi indispensabili all’attività didattica. Tali risultanze, confortate dai verbali di regolare esecuzione, hanno perfezionato la condizione prevista per il trasferimento.
È così venuta meno la precipua ragione di doglianza, ossia l’indisponibilità di locali agibili idonei allo svolgimento delle attività scolastiche. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o dall’adozione di un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi, anche senza effetto satisfattivo, purché renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 616/2014).
Quanto alla prescrizione sull’utilizzo dei locali per attività extracurriculari senza autorizzazione, il Collegio ha rilevato che la causa petendi non includeva alcuna specifica censura sul punto: l’ordinanza risulta gravata unicamente nella parte relativa allo sgombero. Tale attività è peraltro disciplinata dall’art. 11 del protocollo di intesa, che la subordina alla stipula di appositi accordi tra amministrazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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