Sdemanializzazione del “Triangolone”, estinzione delle concessioni demaniali e sorte delle pertinenze (TAR Emilia-Romagna n. 945 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione di un’area del demanio marittimo, disposta ai sensi dell’art. 35 cod. nav., fa venir meno con effetto ex nunc ogni rapporto concessorio su di essa in essere. La concessione di beni pubblici può avere a oggetto solo beni del demanio o del patrimonio indisponibile del concedente, e non beni del patrimonio disponibile: con l’estinzione della concessione si estingue anche il diritto di proprietà superficiaria del concessionario sulle opere realizzate. Salva diversa pattuizione nell’atto di concessione, le opere non amovibili restano acquisite al concedente senza alcun compenso, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., secondo un assetto non contrastante con il diritto dell’Unione.
Il Fatto
Tre operatori economici, già concessionari di aree ricomprese nel c.d. “Triangolone” nel Comune di Rimini, hanno impugnato i decreti con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’esclusione delle aree dal pubblico demanio marittimo e il loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, poi al Comune, nonché gli atti con cui l’Ente locale ha ascritto le aree al proprio patrimonio indisponibile e ha rilasciato nuove concessioni d’uso.
I ricorrenti hanno contestato la procedibilità del trasferimento in favore di un Ente locale, la mancata partecipazione al procedimento, la qualificazione dei manufatti come pertinenze demaniali, la persistenza della proprietà superficiaria, la durata e l’aumento del canone delle nuove concessioni. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse e di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo ricorso per motivi aggiunti, avendo la deliberazione di Giunta comunale integralmente sostituito la precedente determina dirigenziale. Ha poi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione i motivi nono e decimo del secondo ricorso, relativi al quantum del canone e all’indennità di occupazione, spettando la controversia al Giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che la sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. ha fatto venir meno, con effetto ex nunc, ogni rapporto concessorio sulle aree, compresi quelli dei ricorrenti. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata qualificata come irregolarità non viziante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché l’area, collocata alle spalle della spiaggia, non possedeva più i requisiti fisici per l’ascrizione al demanio marittimo.
Venuta meno la natura demaniale, il “Triangolone” è rientrato tra i beni assoggettabili alla procedura di dismissione dell’art. 56-bis d.l. n. 69/2013. Quanto alle opere dei concessionari, la pretesa di conservare la proprietà superficiaria è stata respinta: la concessione può avere ad oggetto solo beni demaniali o del patrimonio indisponibile, sicché, estinta la concessione, si è estinto il diritto di superficie e la proprietà si è riespansa. I ricorrenti non hanno allegato né provato una deroga convenzionale all’art. 49 cod. nav., nel testo richiamato dal Collegio.
Sulla compatibilità comunitaria, il Tribunale ha richiamato la sentenza della CGUE dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, escludendo il contrasto dell’incameramento gratuito con l’art. 49 TFUE. La questione di costituzionalità dell’art. 35 cod. nav. è stata ritenuta non manifestamente fondata, non potendo il concessionario vantare alcun diritto di insistenza sul bene.
Infine, il rapporto con il Comune è stato qualificato come concessione e non locazione, trattandosi di bene del patrimonio indisponibile dell’Ente, con piena legittimità della nuova durata e dell’ascrizione al patrimonio indisponibile.
Nota della Redazione
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