Decadenza da concessione su suolo pubblico UNESCO per occupazione eccedente (TAR Toscana n. 885 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area UNESCO la reiterata occupazione di suolo pubblico oltre la superficie assentita integra violazione di particolare gravità ai sensi dell’art. 43, comma 4, del Regolamento comunale e giustifica la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, adottata nell’esercizio del generale potere di autotutela. La L.R. n. 62/2018 disciplina la decadenza del solo titolo abilitativo al commercio, non anche della concessione d’uso del suolo pubblico, che resta affidata alla disciplina comunale. Ne consegue la natura vincolata del provvedimento, con esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e dell’inquadramento dello stesso nella revoca.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale, esercitava il commercio su area pubblica in un posteggio collocato in Piazza della Stazione, area qualificata UNESCO. Il Comune di Firenze ha dichiarato la decadenza dalla concessione di suolo pubblico dopo che la Polizia Municipale aveva rilevato due occupazioni eccedenti la superficie assentita.
Il provvedimento si fondava sull’art. 7, comma 10, del Regolamento comunale, riferito ai posteggi in area UNESCO, e sull’art. 43, comma 4, che qualifica come di particolare gravità le violazioni ivi richiamate. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e le citate disposizioni regolamentari, deducendo l’estraneità delle violazioni dell’art. 6, comma 3 alle fattispecie sanzionabili con la decadenza, l’illegittimità del Regolamento per contrasto con la L.R. n. 62/2018, la sproporzione della sanzione, la violazione delle regole della L. n. 689/1981 e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra il titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche e la concessione di suolo pubblico. Solo il primo è disciplinato dalla L.R. n. 62/2018; la seconda, invece, non trova nel Codice regionale alcuna specifica regolamentazione delle ipotesi di decadenza, che resta affidata alle prescrizioni comunali. Ne deriva che gli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento non contrastano con la disciplina regionale, già richiamata dalle sentenze nn. 394 e 395 del 2026 e n. 697 del 2025.
La Corte osserva che l’art. 116, comma 5, L.R. n. 62/2018 configura la sola sospensione dell’attività di vendita, mentre l’art. 127 riguarda la decadenza del titolo abilitativo nel mercato e nella fiera, e non della concessione d’uso del suolo. Il Comune, pertanto, conserva il potere di disciplinare la decadenza dalla concessione nei casi in cui l’uso del bene non soddisfi più l’interesse pubblico originario.
Nel merito, il Collegio rileva che il posteggio è pacificamente collocato in area UNESCO e che la misura dell’occupazione eccedente — accertata in due distinte occasioni — è documentata nei verbali. L’art. 6, comma 3, del Regolamento impone al concessionario il rispetto rigoroso dei limiti, vietando occupazioni anche di modesta entità. In area UNESCO, l’eccedenza lede di per sé il decoro e la valenza storica del contesto, sicché non è necessaria la descrizione delle modalità dell’infrazione, ricadendo sul concessionario l’onere della scrupolosa osservanza.
Quanto al secondo motivo, è smentita l’allegata mancata notifica del provvedimento di sospensione, risultando la notifica in atti. Inoltre, le regole della L. n. 689/1981 non si applicano, trattandosi di decadenza da concessione e non di sanzione pecuniaria. Il provvedimento assume natura vincolata, con esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e dell’inquadramento dello stesso nella revoca con indennizzo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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