La destinazione a viabilità di piano regolatore generale è vincolo conformativo non soggetto a decadenza quinquennale (TAR Puglia n. 412 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione a viabilità di piano regolatore generale ha natura conformativa e non è soggetta alla decadenza quinquennale prevista per i vincoli espropriativi dall’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001. La distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi va operata con criterio funzionale, avendo riguardo alla capacità della previsione di servire un contesto territoriale più ampio rispetto alla singola zona. Il vincolo conformativo mantiene la propria validità sino a una nuova valutazione complessiva dell’amministrazione in sede di pianificazione generale, sicché la mancata attuazione temporale delle previsioni e lo stato di fatto dei luoghi non ne determinano l’irrealizzabilità. La domanda di ritipizzazione presentata dal privato, che richieda una nuova destinazione sulla scorta della sola inerzia attuativa dell’amministrazione, è infondata quando la pianificazione vigente non sia stata oggetto di revisione.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo intercluso di circa 860 metri quadrati, chiedevano l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Bari aveva negato la ritipizzazione urbanistica del suolo, insistito in parte in zona B7, in parte a servizi per la residenza e in parte a viabilità di piano regolatore generale. L’istanza era fondata sulla presunta decadenza del vincolo espropriativo per mancata attuazione quinquennale delle previsioni stradali, ritenute ormai irrealizzabili per la presenza di edifici residenziali consolidati. Il ricorso, notificato il 26.03.2025, deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omissione del preavviso di rigetto e la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, contestando la natura conformativa attribuita dall’amministrazione al vincolo stradale.

La Motivazione della Corte

Il TAR dichiara preliminarmente inammissibile la memoria di replica dei ricorrenti, depositata il 13.01.2026, in quanto priva di funzione processuale: non esisteva una memoria difensiva del Comune cui replicare, essendosi l’amministrazione limitata a richiamare l’atto di costituzione.

Nel merito, il primo motivo è infondato per l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L’attività dell’amministrazione è priva di margini di discrezionalità rispetto alla richiesta di ritipizzazione, poiché la valutazione della natura del vincolo e la persistenza della pianificazione generale costituiscono elementi oggettivi che rendono il contenuto del diniego vincolato alle risultanze del piano regolatore generale.

Quanto al merito, il Collegio opera una distinzione tra le diverse destinazioni gravanti sulla particella. La porzione in zona B7 consente già l’esercizio dello ius aedificandi a fini residenziali, sicché nessun interesse o obbligo sussiste alla ritipizzazione. La destinazione a servizi per la residenza risponde a esigenze di bilanciamento degli standard urbanistici e costituisce anch’essa vincolo conformativo non soggetto a scadenza.

Per la parte destinata a viabilità, il TAR applica il criterio funzionale per distinguere la natura della limitazione: la strada prevista è infrastruttura di rango primario destinata a servire un contesto territoriale più ampio della singola zona, come dimostra il suo collegamento con la rete viaria cittadina. La tesi dell’irrealizzabilità per la presenza di edifici residenziali è respinta, perché le scelte di pianificazione generale non sono condizionate dallo stato di fatto né dalla mancata attuazione temporale. Le risultanze istruttorie smentiscono inoltre la totale interclusione del fondo, accessibile da strade pubbliche esistenti, il che esclude la configurabilità di una zona bianca e il conseguente obbligo di nuova pianificazione.

La valutazione sulla persistente attualità della viabilità può avvenire solo in sede di pianificazione generale. Il vincolo conformativo mantiene validità sino a una nuova valutazione complessiva dell’amministrazione: l’accoglimento di istanze individuali basate sulla sola inerzia attuativa comporterebbe la perdita della visione strategica e dinamica del territorio propria dei moderni strumenti urbanistici. In assenza di questo passaggio, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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