Istituzione di nuova sede farmaceutica tra obbligo demografico e discrezionalità localizzativa (TAR Toscana n. 883 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianta organica delle farmacie, l’istituzione di una nuova sede costituisce, quanto alla determinazione numerica, un atto vincolato imposto dal parametro demografico di cui all’art. 1 L. n. 475/1968, con la conseguenza che al Comune non residua alcuno spazio di discrezionalità né è richiesta motivazione ulteriore rispetto all’applicazione della formula legale. La scelta localizzativa della nuova sede rientra invece nell’ampia discrezionalità dell’ente, che deve bilanciare densità abitativa, viabilità, accessibilità, sicurezza e bisogni della collettività, ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, non essendo consentito sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’Amministrazione. L’interesse commerciale dei farmacisti già insediati è recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico all’accessibilità e all’equa distribuzione del servizio.
Il Fatto
La ricorrente, titolare dell’unica farmacia preesistente nel territorio di un ex Comune poi fuso, impugna la delibera di Giunta con cui l’Amministrazione ha approvato la revisione della pianta organica portando le sedi da sei a sette. L’istituzione della nuova sede n. 7 è stata preceduta dai pareri favorevoli dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei Farmacisti, e il provvedimento è stato trasmesso alla Regione, che ha dichiarato la sede di nuova istituzione offrendola in prelazione al Comune.
Avverso la delibera la ricorrente propone ricorso per eccesso di potere, deducendo carenza di motivazione sull’interesse pubblico, genericità della zonizzazione e riproposizione della medesima perimetrazione già annullata dal TAR nel 2013. Il Comune si costituisce eccependo anche l’inammissibilità per mancata impugnazione del decreto regionale di attivazione della sede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, potendo prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità in ragione dell’esito nel merito. Muovendo dall’art. 1 L. n. 475/1968, il Tribunale ricorda che il parametro è di una farmacia ogni 3.300 abitanti, con apertura di un’ulteriore sede quando l’eccedenza supera il 50%, e che l’art. 2 affida ai Comuni, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine, la competenza a ridefinire le zone garantendo equa distribuzione e accessibilità.
Il quadro è stato modificato dal d.l. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, che ha confermato il Comune quale ente titolare della pianificazione. Su queste basi il TAR applica il calcolo demografico: la popolazione residente, pari a 23.434 abitanti, rapportata al quorum di 3.300, impone l’istituzione della settima sede. Trattandosi di atto vincolato quanto al numero, non residua spazio di discrezionalità né è richiesta motivazione ulteriore rispetto alla formula legale.
Quanto alla localizzazione, la delibera valorizza criteri qualitativi previsti dall’art. 2: distribuzione della popolazione, rete viaria e flussi di traffico lungo la SR 69, disponibilità di parcheggi, esigenza di servire le località periferiche e i lavoratori della zona industriale. Il Collegio richiama giurisprudenza secondo cui il criterio demografico non è l’unico né il prevalente, e l’allocazione delle nuove sedi non deve necessariamente avvenire in zone sprovviste di farmacie né evitare la sovrapposizione con i bacini esistenti.
Il pregiudizio economico della ricorrente non integra vizio dell’atto: l’interesse patrimoniale del privato recede dinanzi al prevalente interesse pubblico, e lo sviamento di clientela non impedisce l’apertura di una nuova sede. La zonizzazione impugnata, inoltre, non riproduce quella annullata nel 2013, risultando sorretta da un compendio istruttorio più ampio e conforme ai parametri normativi. Il ricorso è infine respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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