Decadenza della concessione di suolo pubblico e poteri del Comune (TAR Toscana n. 1548 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione di suolo pubblico quando ricorrano le ipotesi tipizzate dalla convenzione, tra cui le inadempienze accertate da organi di controllo della pubblica amministrazione relative alle attività esercitate in concessione. L’art. 3 della legge n. 241/1990 è rispettato quando la motivazione, pur senza rubricare le singole lettere della clausola convenzionale, colleghi in modo testuale e funzionale i fatti accertati alle fattispecie decadenziali richiamate. Non sussiste contraddittorietà tra il rinnovo automatico della concessione e la successiva decadenza fondata su elementi istruttori emersi solo in epoca successiva. L’esercizio del potere decadenziale non integra sviamento di potere quando il Comune valorizza le violazioni fiscali e lavoristiche non come oggetto di autonoma repressione, ma come fatti incidenti sulla conformità dell’uso particolare del bene pubblico alle condizioni della concessione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione di suolo pubblico per la gestione di un chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, agiva in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale. L’attività era stata oggetto di gestione indiretta mediante contratti di affitto di azienda, con autorizzazioni comunali, e nel corso del tempo si erano registrate la cessazione e la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, nonché la cancellazione della società subentrata. In prossimità della scadenza, il Comune aveva disposto il rinnovo della concessione per ulteriori dieci anni con determinazione dirigenziale del 02.08.2018.
A seguito di un controllo della Guardia di Finanza del 14.07.2022 e della nota trasmessa al Comune, l’amministrazione avviava il procedimento di decadenza, conclusosi con la determinazione dirigenziale n. 1279 del 21.11.2022, che dichiarava la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 6 della convenzione, disponeva la risoluzione del rapporto, la cessazione dell’attività, la revoca dell’autorizzazione di occupazione e il ripristino dei luoghi. La ricorrente impugnava l’atto con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, in ragione degli esiti nel merito e della richiesta di accertamento dell’illegittimità avanzata anche a fini risarcitori. Nel merito, il ricorso è stato respinto.
Sui primi due motivi, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La convenzione rep. n. 4209 del 31.07.2008 prevede all’art. 6 una pluralità di ipotesi tipizzate di decadenza, tra cui le inadempienze accertate da organi di controllo, l’inosservanza degli obblighi e l’abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione. Il provvedimento ha ancorato l’esercizio del potere proprio a tale clausola, valorizzando gli esiti del controllo della Guardia di Finanza e la riscontrata assenza di vigilanza del concessionario sul gestore; circostanze pacificamente riconducibili alle fattispecie convenzionali.
Il Collegio ha quindi ritenuto che, pur in assenza di una formale rubricazione delle singole lettere, dal tenore complessivo della motivazione emerga il collegamento testuale e funzionale tra fatti selezionati e clausola decadenziale. Quanto alla dedotta contraddittorietà con il rinnovo del 2018, il TAR ha osservato che la convenzione prevede un rinnovo decennale sostanzialmente automatico, mentre la decadenza è stata adottata all’esito di un procedimento avviato su circostanze temporalmente successive, valorizzate quale presupposto istruttorio. Non si configura quindi un atto contraddittorio, ma un esercizio del potere su quadro istruttorio integratosi in epoca successiva.
Sui motivi terzo e quarto, il Collegio ha escluso illogicità, perplessità motivazionale e sviamento di potere. L’elemento della conoscenza successiva delle vicende camerali non costituisce l’unico né il decisivo snodo argomentativo, essendo affiancato da ulteriori circostanze istruttorie acquisite nel 2022. Quanto alle finalità, le violazioni fiscali e lavoristiche non sono state valorizzate come oggetto di autonoma repressione comunale, ma come fatti incidenti sul rapporto concessorio e sul corretto uso dell’area pubblica, in quanto la stessa clausola convenzionale contempla le inadempienze rilevate da organi di controllo e l’inosservanza degli obblighi. L’atto risulta incentrato sulla tutela del sinallagma concessorio, restando l’eventuale esercizio di poteri sanzionatori altrui esterno e autonomo.
Nota della Redazione
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