Falsa idoneità alloggiativa e nullità del contratto di soggiorno (TAR Toscana n. 1556 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione dell’idoneità abitativa dell’alloggio messo a disposizione del lavoratore straniero integra la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero, sanzionata dall’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, con la nullità del contratto di soggiorno. La sistemazione alloggiativa non è elemento estraneo alla domanda di emersione, ma ne costituisce elemento costitutivo, essendo specificamente richiesta nel modulo presentato dal datore di lavoro. Ne consegue la legittimità del provvedimento di reiezione adottato dallo Sportello Unico per l’immigrazione che abbia accertato la contraffazione del certificato di idoneità alloggiativa.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Livorno un’istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Lo Sportello rigettava l’istanza con provvedimento del 30 agosto 2021, rilevando che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto risultava contraffatto, come confermato dal Comune di Livorno, e richiamando la nullità del contratto di soggiorno prevista dalla medesima disposizione.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Secondo la tesi difensiva, il contratto sarebbe nullo solo in presenza di falsità contenute direttamente nell’istanza, mentre quelle relative all’idoneità abitativa, essendo riferite a un atto esterno, non rileverebbero. L’Amministrazione resisteva sostenendo che l’idoneità alloggiativa integra l’istanza e che anche la relativa falsità ne determina la nullità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata, anche propria. Il punto di partenza è la ricostruzione della domanda di emersione: la sistemazione alloggiativa del lavoratore non è un elemento estraneo alla stessa, poiché il modulo presentato dal datore di lavoro richiede specificamente di indicare l’ubicazione dell’alloggio e le modalità di pagamento dell’eventuale canone, nel riquadro denominato “Sistemazione alloggiativa del lavoratore”.
Nella prima pagina dell’istanza il datore di lavoro si impegnava, nei confronti dello Stato, a fornire al lavoratore un alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Da qui la conclusione del Collegio: l’idoneità abitativa è di per sé rilevante nell’istanza, oltre che elemento costitutivo della stessa.
Conseguentemente, la falsa attestazione di tale qualità, per di più realizzata attraverso la produzione di documenti contraffatti — condotta illecita anche sotto ulteriori profili — integra la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero, sanzionata dall’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020 con la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato.
Il provvedimento di reiezione risulta dunque pienamente legittimo, avendo la Prefettura correttamente applicato la disposizione. Il Collegio richiama in tal senso TAR Puglia, Bari, 490/2024, TAR Lazio, Latina, 347/2023 e TAR Toscana, II, 27 settembre 2024 n. 1052. Il ricorso, infondato, è respinto, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite e disposizione di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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