La proroga legale della concessione di distribuzione del gas non consente la riduzione giudiziale del canone (Cass. civ. Sez. 1 n. 11289 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio di distribuzione del gas naturale, la disposizione di cui all’art. 14, settimo comma, d.lgs. n. 164/2000 — come interpretata dall’art. 1, comma 453, legge n. 232/2016 — obbliga il gestore uscente, durante la proroga legale della concessione, a versare il canone previsto dal contratto scaduto. Il concessionario che ritenga alterato l’equilibrio economico-finanziario del rapporto non può agire in giudizio per ottenere la riduzione del canone, ma deve preventivamente richiedere la revisione dello stesso ai sensi dell’art. 165 d.lgs. n. 50/2016 e, in caso di mancato accordo, può esercitare il recesso dal rapporto concessorio. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di elementi istruttori in relazione ad una sentenza confermativa di primo grado, qualora le ragioni poste a base delle due decisioni non risultino divergenti.

Il Fatto

Il Comune di Anzola dell’Emilia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società di distribuzione del gas, per il pagamento del canone concessorio relativo al periodo successivo alla scadenza della concessione, avvenuta il 31 dicembre 2015. La società aveva proposto opposizione, sostenendo che, in mancanza di un nuovo affidamento, il canone dovesse essere quantificato secondo il contratto-tipo approvato con d.m. 5 febbraio 2013, e non secondo le pattuizioni del contratto scaduto. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione, respingendo il gravame della società.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione dell’applicabilità dell’art. 27 del contratto inter partes e del richiamo al contratto-tipo. Il Collegio ha ritenuto la questione infondata, richiamando il quadro normativo che disciplina la proroga legale della concessione: l’art. 14, settimo comma, d.lgs. n. 164/2000 obbliga il gestore uscente a proseguire il servizio fino al nuovo affidamento, e l’art. 1, comma 453, legge n. 232/2016 ha interpretato autenticamente tale disposizione, stabilendo che il canone dovuto è quello previsto dal contratto. La Corte ha inoltre ricordato che la Consulta, con la sentenza Corte cost. n. 239/2021, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale e che l’equilibrio economico-finanziario del rapporto può essere salvaguardato attraverso i rimedi previsti dall’art. 165 d.lgs. n. 50/2016.

Quanto al tema specifico del motivo, la Corte ha affermato che il concessionario che intenda ottenere la revisione del canone deve formulare una preventiva richiesta al concedente; solo in caso di mancato accordo può recedere dal rapporto. Tale richiesta non era stata allegata dalla società, con conseguente inammissibilità della doglianza.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che, trattandosi di sentenza confermativa di primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la divergenza, onere non assolto. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Anche il terzo motivo, con cui si contestava l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la società non intendeva sciogliersi dal rapporto, è stato ritenuto inammissibile. Il passaggio motivazionale censurato costituiva, infatti, una mera interpretazione della domanda, essendo la società rimasta contesta nella richiesta di rideterminazione giudiziale del canone. Tale rimedio, però, non è consentito: la riduzione del canone può derivare solo dall’accordo tra le parti o, in mancanza, dall’esercizio del recesso, previa domanda di revisione.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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