Inammissibile il ricorso per cassazione che censura la valutazione delle mansioni senza confrontarsi con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 322 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si confronti con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere una diversa lettura delle risultanze processuali o a confrontarsi con parametri contrattuali diversi da quelli applicati dal giudice di merito. L’ampia trascrizione della motivazione della sentenza impugnata non supplisce all’assenza di pertinenti censure. È, altresì, onere del ricorrente indicare di aver prodotto copia integrale del contratto collettivo cui si riferisce, precisando se, quando, dove e da chi sia stato prodotto nei gradi di merito.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, dopo un primo periodo di servizio era stato inquadrato, dall’1.4.2009, nel parametro 140 (operatore qualificato d’ufficio) del CCNL di settore. Con ricorso al Tribunale, egli aveva rivendicato un inquadramento superiore, chiedendo in via principale il parametro 230 (Professional) e in via subordinata il parametro 193 (Specialista tecnico/amministrativo). Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo, per il periodo dall’1.4.2009 al 28.12.2012, il diritto all’inquadramento nel parametro 175 (collaboratore di ufficio), più elevato del 140 già riconosciuto.
La società datoriale aveva proposto appello avverso tale accoglimento parziale e la Corte d’appello, riesaminate le prove, aveva riformato la sentenza, rigettando la domanda. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni, rilevando in primo luogo la non pertinenza delle censure rispetto all’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente, nel motivo di ricorso, sosteneva di aver “posseduto” il parametro 130 e incentrava le proprie censure sul confronto tra tale declaratoria e quella del parametro 175, sostenendo che il discrimine non fosse il grado di autonomia.
La Corte ha tuttavia evidenziato che la Corte territoriale aveva condotto la propria disamina non sul parametro 130, bensì sul parametro 140, già riconosciuto al lavoratore dalla datrice di lavoro prima del giudizio, e sul parametro 175. L’errore di prospettiva del ricorrente rendeva le sue deduzioni non aderenti alle valutazioni compiute dal giudice d’appello.
La Corte ha inoltre precisato che la Corte territoriale non aveva incentrato la propria decisione sull’assenza di “autonomia” nelle mansioni svolte, ma aveva motivatamente escluso che tali mansioni potessero essere considerate “di contenuto significativo”, come richiesto dalla declaratoria del parametro 175. Solo in via di completamento il giudice d’appello aveva considerato che i compiti non erano stati adempiuti in piena autonomia, ma in base alle direttive ricevute dai superiori, elemento quest’ultimo richiamato dalla declaratoria del parametro 140.
Ulteriori profili di inammissibilità sono stati individuati nella circostanza che le deduzioni del ricorrente si fondavano su una lettura delle risultanze processuali diversa da quella della Corte d’appello e nella mancata indicazione, da parte del ricorrente, di aver prodotto in sede di legittimità copia integrale del CCNL di riferimento, né la precisazione circa la sua produzione nei gradi di merito.
La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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