Decorrenza del termine di 90 giorni dall’accertamento dell’illecito elettorale (Cass. civ. Sez. I n. 3550 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la contestazione degli estremi della violazione amministrativa decorre non dalla data di commissione dell’illecito, ma dal momento in cui è compiuta — o si sarebbe dovuta compiere, avuto riguardo alla complessità della fattispecie — l’attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione. L’accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto: richiede il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981, l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione, la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione. In materia di rendicontazione delle spese elettorali, il dies a quo coincide con il verbale con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale prende atto della mancata ottemperanza alla diffida notificata al candidato. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso che si limiti a riproporre le argomentazioni d’appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il candidato si era opposto all’ordinanza-ingiunzione con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale gli aveva irrogato una sanzione di euro 25.823,00 per la violazione dell’obbligo di rendicontare le spese elettorali, previsto dall’art. 7 della legge n. 515 del 1993.

Il Tribunale di Frosinone aveva respinto l’opposizione, disattendendo sia l’eccezione di decadenza dal potere sanzionatorio, sia la difesa sostanziale del ricorrente, che si era qualificato come mero “riempilista”, privo di un ruolo attivo nella campagna elettorale. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, individuando il dies a quo del termine di novanta giorni nel verbale con cui il Collegio aveva preso atto della mancata ottemperanza alla diffida. Il candidato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara inammissibili. Il rilievo assorbente è di ordine processuale: nessuno dei motivi si confronta con la ragione decisoria della sentenza impugnata.

I giudici di merito avevano dato applicazione a un principio consolidato: l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, riferendosi all’accertamento e non alla commissione della violazione, va interpretato nel senso che il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui è compiuta l’attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell’infrazione. L’accertamento non coincide con la percezione immediata del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie e con la fase deliberativa correlata alla complessità delle verifiche.

La Corte richiama i propri precedenti sul punto: Cass. n. 26734/2011, Cass. n. 25836/2011 e Cass. n. 16286/2018, quest’ultima già invocata dall’appellante ma correttamente letta dal giudice di merito in senso conforme alla decisione impugnata. Entrambi i giudici di merito hanno collocato quel momento alla data del verbale con cui il Collegio prende atto della mancata ottemperanza alla diffida.

Il ricorrente, invece, si è limitato a ribadire le argomentazioni dell’appello e a sostenere un diverso dies a quo, senza curare l’adeguata rubricazione dei motivi e senza confrontarsi con le ragioni esposte in sentenza: riproposizione in sede di legittimità che integra la causa di inammissibilità.

Quanto alla dedotta incolpevolezza del candidato “riempilista” e alla sua asserita inconsapevolezza degli obblighi di legge, si tratta di difese già disattese in primo grado, di cui non è stata allegata la dimostrazione. Il mancato svolgimento di una campagna elettorale attiva non esonera il candidato dall’obbligo di rendere la dichiarazione prevista dai commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge n. 515 del 1993, in relazione all’art. 2, primo comma, numero 3), della legge n. 441 del 1982, quando si sia avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti dal partito. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in euro 2.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per spese non documentabili e spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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