Revocatoria ordinaria e giudicato penale: non è applicabile l’art. 652 cod. proc. pen. (Cass. civ. Sez. 1 n. 22024 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. non rientra nel campo di applicazione dell’art. 652 cod. proc. pen., vertendo su un oggetto diverso dal risarcimento del danno; ad esso si applica invece l’art. 654 cod. proc. pen.. Il giudicato penale di assoluzione per insussistenza della sproporzione del corrispettivo non preclude l’accertamento dell’eventus damni, il quale ricorre anche in caso di trasformazione solo qualitativa del patrimonio del debitore. Nel trust familiare i beneficiari hanno un mero interesse alla corretta amministrazione dei beni e non sono legittimati a partecipare all’azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti.
Il Fatto
Il Fallimento di una società ha proposto azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.fall. e 2901 cod. civ. avverso due cessioni di rami di azienda: la prima stipulata in favore di un trustee, la seconda in favore di una società, entrambe riconducibili all’amministratore della cedente. Nel giudizio di merito è stata accolta la domanda principale, accertandosi che la società debitrice si era spogliata di tutti i suoi beni, con definitiva compromissione della garanzia patrimoniale. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi concernenti l’efficacia del giudicato penale di assoluzione, pronunciatosi sull’insussistenza della sproporzione del corrispettivo delle cessioni. Ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 652 cod. proc. pen., poiché il giudizio civile di revocatoria non è un giudizio di danno. Ha invece ritenuto applicabile l’art. 654 cod. proc. pen., il cui effetto di giudicato presuppone che la situazione sostanziale dedotta in giudizio sia normativamente collegata alla commissione del reato.
La Corte ha quindi chiarito che il giudizio sull’assenza di sproporzione non costituisce antecedente logico del fatto costitutivo dell’azione revocatoria ordinaria. L’eventus damni, quale pregiudizio alle ragioni dei creditori, ricorre anche in caso di trasformazione qualitativa del patrimonio del debitore che renda più difficoltoso il soddisfacimento del credito. Tale accertamento, compiuto dai giudici di merito, prescinde dalla congruità del corrispettivo e non è precluso dall’assoluzione penale.
Quanto al trust, la Corte ha confermato che l’atto istitutivo è a titolo gratuito, assimilabile a un fondo patrimoniale. I beneficiari, privi di legittimazione passiva, vantano solo un interesse alla corretta amministrazione, non qualificabile come diritto soggettivo. Ha escluso l’integrità del contraddittorio, non ricorrendo l’ipotesi del trust di garanzia, a titolo oneroso, che solo legittima i beneficiari a partecipare al giudizio.
Il motivo sulla sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo stata già decisa la causa pregiudicante. Inammissibile anche la censura sulla CTU, risolvendosi in una rivalutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice del merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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