Sospensione della vendita ex art. 108 l. fall. e deposito telematico in registro errato: irregolarità e non nullità (Cass. civ. Sez. 1 n. 7611 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico di un reclamo, come quello proposto ex art. 26 l. fall., effettuato utilizzando un registro informatico diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità processuale, ma una mera irregolarità. Tale conclusione si fonda sull’assenza di una espressa norma di legge che commini la nullità e sul principio del raggiungimento dello scopo, integrato nel momento in cui l’atto, inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, è stato messo a disposizione delle altre parti. Resta, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente formulazione di errori in procedendo o in iudicando, miri a ottenere una nuova valutazione di fatto e delle risultanze processuali, non essendo consentito al giudice di legittimità riesaminare il merito della causa.
Il Fatto
Il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale rigettava l’istanza della debitrice volta a ottenere la sospensione della vendita, ai sensi dell’art. 108 l. fall., di un immobile compreso nel compendio attivo della procedura. Il bene era stato aggiudicato a un prezzo notevolmente inferiore alla metà del valore periziato, ma con l’obbligo per l’acquirente di stipulare un contratto di locazione con la stessa debitrice, al fine di garantirne la continuità aziendale.
Il Tribunale di Roma, adito dalla debitrice con reclamo ai sensi dell’art. 26 l. fall., accoglieva l’istanza e revocava il provvedimento del giudice delegato, ritenendo che la notevole inferiorità del prezzo offerto rispetto al “prezzo giusto” emergesse proprio dalla comparazione tra l’entità del prezzo e l’ammontare dei canoni di locazione che l’aggiudicatario avrebbe comunque corrisposto. Avverso tale decreto, l’aggiudicataria proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla tardività del reclamo e sulla errata valutazione della congruità del prezzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato i primi tre motivi di ricorso, relativi alla presunta tardività del reclamo, e li ha ritenuti inammissibili per carenza di autosufficienza. I motivi non tenevano conto dell’accertamento fattuale compiuto dal Tribunale, secondo cui la reclamante aveva dimostrato, con documentazione in formato pdf, il perfezionamento del deposito telematico nel rispetto del termine decadenziale, seppur erroneamente trasmesso all’indirizzo del ruolo generale anziché a quello contenzioso.
Nel confermare la decisione impugnata, la Corte ha enunciato il principio per cui il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità. A sostegno di ciò, ha richiamato la mancanza di una norma di legge che commini la nullità e la circostanza che, una volta generata la ricevuta di avvenuta consegna e inserito l’atto nei registri informatizzati, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, che riguarda la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti, in conformità a un precedente specifico (Cass. 15243/2022).
Quanto al quarto e quinto motivo, con cui si censurava la motivazione e il merito della decisione sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione della vendita, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Sotto l’apparente formulazione di violazioni di legge, il ricorrente sollecitava in realtà una nuova valutazione di fatto e delle risultanze processuali, attività preclusa al giudice di legittimità, che non può riesaminare il merito né valutare le prove, ma solo controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame compiuto dal giudice di merito (Cass. 32505/2023; Cass. 10927/2024).
In relazione alla nozione di “prezzo giusto”, la Corte ha ricordato il proprio insegnamento consolidato (Cass. 34457/2022) secondo cui, in tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell’art. 108 l. fall., il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo. La determinazione di tale prezzo è affidata al prudente apprezzamento del giudice, alla luce delle specificità del caso concreto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.500, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ., trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
Nota della Redazione
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