Decadenza dal primo contratto a termine non preclude valutazione incidentale della sequenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24805 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di lavoro a termine e di contratti di somministrazione a termine, qualora l’impugnazione stragiudiziale sia rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione. La vicenda contrattuale, pur non potendo costituire fonte di azione diretta per la decadenza maturata, rileva come antecedente storico inserito in una sequenza di rapporti, valutabile in via incidentale dal giudice. Il giudice del merito deve pertanto verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata ragionevolmente temporanea, così realizzando una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104.

Il Fatto

La lavoratrice aveva prestato attività in favore di una società in forza di dieci contratti a termine, succedutisi dal 2002 al 2011, e di tre contratti di somministrazione stipulati con un’agenzia per il lavoro dal 2012 al 2014. Ha chiesto al Tribunale di Taranto che fosse dichiarata la nullità del primo contratto e delle successive reiterazioni, con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e la condanna al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta decadenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 legge n. 183/2010 e dell’art. 6 legge n. 604/1966, essendo tardiva l’impugnazione rispetto ai contratti stipulati sino al 2013. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia, ritenendo che l’impugnazione dell’ultimo contratto di somministrazione non si estendesse ai pregressi contratti e che il termine si coordinasse con la natura stagionale dell’attività. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 34 co. 4 legge n. 183/2010 e dell’art. 5 co. 4 bis D.lgs. n. 368/2001. La tesi della ricorrente è che, impugnando nel termine un solo contratto stipulato dopo la maturazione del limite di trentasei mesi, il lavoratore abbia diritto alla declaratoria di illegittimità di quel contratto.

Il motivo è ritenuto fondato. La sentenza impugnata non è in linea con l’orientamento della legittimità, richiamato dalle Sezioni Unite n. 22861/2022 e da Cass. n. 4960/2023, secondo cui la decadenza dai contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione. La vicenda contrattuale, pur insuscettibile di fondare un’azione diretta, rileva come antecedente storico di una sequenza valutabile in via incidentale.

La Corte richiama l’interpretazione della Direttiva 2008/104 offerta dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 14 ottobre 2020, causa C-681/18, e del 17 marzo 2022, causa C-232/20. Il giudice del merito deve verificare se la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice abbia superato il limite di una durata ragionevolmente temporanea.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le argomentazioni sulla natura stagionale dell’attività e sulla legittimazione del somministrante sono state svolte ad abundantiam. Esse non costituiscono autonome rationes decidendi e non incidono sul dispositivo, con conseguente omessa valutazione della censura.

Il ricorso è quindi accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, quale giudice di rinvio, che procederà a nuovo esame applicando il principio di diritto affermato e provvederà sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *