Interposizione illecita: nessuna detrazione delle retribuzioni percepite da terzi (Cass. civ. Sez. I n. 22508 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione illecita di manodopera e di appalto non genuino, l’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003, nel rinviare all’art. 27, comma 2, riconosce efficacia liberatoria ai soli pagamenti eseguiti dal datore di lavoro fittizio, cioè dal somministratore o dall’appaltatore rispetto al quale è stata accertata l’irregolarità, non anche dai soggetti terzi che abbiano retribuito il lavoratore in adempimento di una obbligazione propria. Le somme percepite dal lavoratore per rapporti di lavoro diversi da quello con l’appaltatore, parte dell’appalto dichiarato illecito, restano irrilevanti, non operando il principio della compensatio lucri cum damno. Ne consegue che il committente non può dedurre dal debito retributivo quanto corrisposto al lavoratore da altro datore di lavoro.

Il Fatto

La società ricorrente, già condannata in un separato giudizio, era stata dichiarata tenuta al pagamento delle retribuzioni verso il lavoratore in forza di una sentenza parziale che aveva accertato la non genuinità dell’appalto e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo delle retribuzioni maturate.

La società si era opposta al decreto, sostenendo la detrazione dei compensi che il lavoratore aveva percepito, nel medesimo periodo, alle dipendenze di altra società subentrata nell’appalto. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione, escludendo l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati da tale terzo ai sensi dell’art. 1180, comma 1, cod. civ. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo lamenta la violazione dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960, degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1180 cod. civ., per aver la Corte territoriale negato l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal terzo.

La Corte richiama anzitutto la giurisprudenza di legittimità formatasi su controversie di tenore analogo e su motivi sovrapponibili, tra cui Cass. n. 1036 del 2024, n. 868 del 2024, n. 33658 del 2022 e n. 27988 del 2021. Su questa linea si colloca la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2990 del 2018, che, in una fattispecie di appalto non genuino comparabile a quella in esame, ha riconosciuto l’incidenza liberatoria dei pagamenti eseguiti dal somministratore o dal datore di lavoro fittizio.

Il Collegio precisa la portata della regola: l’efficacia liberatoria può essere riconosciuta unicamente ai pagamenti effettuati dal datore di lavoro fittizio, ma non da soggetti terzi che compensino una prestazione resa dal dipendente nel loro esclusivo interesse. La disposizione richiamata si riferisce infatti ai pagamenti del somministratore o dell’appaltatore rispetto al quale è stata accertata la somministrazione irregolare o l’appalto illecito.

Resta dunque irrilevante, stante l’inoperatività del principio della compensatio lucri cum damno, quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito per rapporti di lavoro diversi da quello con il soggetto appaltatore parte dell’appalto dichiarato illecito. La pretesa di detrarre dall’importo dovuto a titolo di retribuzioni le somme percepite alle dipendenze di altro datore di lavoro è pertanto infondata, con conseguente rigetto del ricorso.

Il rigetto travolge anche il profilo delle spese, liquidate secondo soccombenza, e costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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