Giudicato esterno sopravvenuto e rimedio della revocazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 24804 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi dopo il deposito della sentenza di secondo grado non può essere fatto valere con la revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma soltanto con il ricorso per cassazione. Il discrimine non dipende dalla pendenza del giudizio di revocazione, che è mezzo di impugnazione straordinario e non è legato da rapporto di unicità con il processo concluso dalla sentenza impugnata. Se il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di appello, ma non è stato eccepito, la sentenza di appello difforme è impugnabile con la revocazione; se invece è sopraggiunto dopo il deposito della sentenza di appello, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. L’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni e è rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha notificato alla società tre avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, rideterminando l’imponibile. Per il 2008 l’imponibile è stato rideterminato in € 867.195,00 ai fini Ires, Irap e Iva, all’esito di una verifica dalla quale era emerso che i corrispettivi indicati negli atti pubblici di vendita di unità abitative non coincidevano con i prezzi concordati nei contratti preliminari.
La società ha impugnato l’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, ha accolto le doglianze dell’ufficio, confermando l’avviso. Nelle more, con due decisioni relative alle annualità 2007 e 2009, il giudice regionale aveva confermato le pronunce di primo grado favorevoli alla contribuente, sulla base dell’esito del processo penale. La società, ritenendo che tali statuizioni avessero efficacia di giudicato esterno, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., accolto con la sentenza qui impugnata. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui l’ufficio denuncia la falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017. La ricostruzione della difesa erariale sui termini di impugnabilità delle sentenze è corretta: le pronunce relative al 2007 e al 2009, depositate il 14 dicembre 2016, sarebbero passate in giudicato il 14 giugno 2017 in mancanza di impugnazione; ma il d.l. n. 50 del 2017, all’art. 11, comma 9, ha disposto la sospensione semestrale di tutti i termini di impugnazione a decorrere dal 24 aprile 2017. Il termine utile è così divenuto il 14 dicembre 2017.
Il giudice della revocazione aveva affermato che, pur essendo il ricorso introduttivo inammissibile perché le sentenze sulle altre annualità non erano ancora passate in giudicato, il giudicato esterno doveva considerarsi ormai intervenuto nella pendenza del giudizio di revocazione. La Corte esclude questa lettura.
La giurisprudenza di legittimità, muovendo dall’esigenza di certezza della decisione e di prevenzione del contrasto tra decisioni sui medesimi fatti (Sez. U. n. 226 del 2001), distingue a seconda del momento in cui il giudicato esterno si forma. Se il giudicato si forma nel corso del giudizio di secondo grado e non è eccepito, la sentenza di appello difforme è impugnabile con la revocazione e non con il ricorso per cassazione (Sezioni Unite n. 21493 del 2010). Se invece l’esistenza del giudicato è stata ritualmente eccepita, la sentenza difforme è impugnabile solo con il ricorso per cassazione (Cass. n. 28733 del 2022). Il giudicato formatosi dopo il deposito della sentenza di appello può essere fatto valere soltanto con il ricorso per cassazione (Cass. n. 13987 del 2019).
La Corte ribadisce che l’efficacia esterna del giudicato, se non esaminata nel provvedimento, può essere fatta valere con la revocazione o con l’ordinario mezzo di impugnazione, anche in sede di legittimità. L’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni e è rilevabile d’ufficio (Cass. n. 48 del 2021), proprio per il suo rilievo pubblicistico. Il ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto, ai sensi dell’art. 395, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., è mezzo di impugnazione straordinario e non è legato da rapporto di unicità con il giudizio concluso dalla sentenza passata in giudicato (Sezioni Unite n. 29082 del 2019).
Nel caso di specie la sentenza oggetto di revocazione è stata depositata il 6 settembre 2017, quando le sentenze sulle annualità 2007 e 2009 non avevano ancora forza di giudicato. Il giudicato sopraggiunto avrebbe potuto costituire motivo di impugnazione avanti il giudice di legittimità, o essere comunque addotto in quella sede. Il ricorso per revocazione promosso dinanzi alla Commissione tributaria regionale era pertanto inammissibile. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. La Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, compensando le spese del giudizio di revocazione e condannando la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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