Giurisdizione sulla decadenza da contributo pubblico per inadempimento (TAR Veneto n. 16 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Prima dell’ammissione al beneficio, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo. Dopo l’emanazione del provvedimento di attribuzione sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione, devoluto al giudice ordinario. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia sulla decadenza dal contributo disposta per inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario con la partecipazione al bando.
Il Fatto
La ricorrente, quale capogruppo mandataria di un’associazione temporanea di imprese e cessionaria di un ramo d’azienda dell’A.T.E.R. di Verona, era stata ammessa a un contributo regionale di 720.000,00 euro per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione a canone concertato. L’intervento era stato finanziato nell’ambito del Programma Regionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009.
Con decreto dirigenziale del 27 aprile 2017 la Regione aveva eliminato dai residui passivi l’impegno relativo al contributo. Con successiva nota del 7 aprile 2022 il dirigente competente ha respinto la richiesta di erogazione, comunicando l’intervenuta decadenza dal beneficio. La società ha quindi impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Veneto, deducendo violazione del bando e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione. La ricorrente ha chiesto un termine per dedurre sulla questione; il TAR ha respinto l’istanza, osservando che il tema era già noto alla parte, la quale nel ricorso aveva essa stessa riconosciuto la natura oggettivamente dubbia della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il criterio di riparto fondato sulla causa petendi, ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost. Il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, quello ordinario dei diritti soggettivi. Ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014, secondo cui colui che richiede un contributo è titolare di un interesse legittimo nella fase antecedente all’assegnazione, mentre dopo l’ammissione vanta un diritto soggettivo all’erogazione.
Il Collegio ha poi citato la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 4716 del 2022, che delinea il paradigma delle situazioni soggettive: interesse legittimo nella fase procedimentale e nella fase di autotutela; diritto soggettivo quando l’amministrazione faccia valere la decadenza per inosservanza degli obblighi condizionanti l’erogazione. Nello stesso senso la Cass. Sez. Un. n. 16457 del 2020, che ha distinto la revoca per inadempimento dalla revoca per vizio originario.
Applicando tali principi, il TAR ha rilevato che nel caso concreto la decadenza è stata disposta per il ritenuto inadempimento della beneficiaria, ossia per la mancata realizzazione dei lavori nel termine stabilito. La controversia afferisce dunque a un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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