Carta docente e giudicato: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1396 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla cd. legge Cartabia. Non sussiste quindi alcun problema di compatibilità tra la disciplina del termine e l’attuale formulazione dell’art. 475 cod. proc. civ. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro il termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, condannando l’ente alla rifusione delle spese.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente di un importo complessivo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, è divenuta definitiva.

Ritenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non abbia dato esecuzione a quella porzione di giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza, avvenuta il 17 febbraio 2025, e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il TAR ha precisato che la norma richiama il “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e realizzabile coattivamente. Diversa è la spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva affinché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile.

Dopo le modifiche della cd. legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva, secondo il Collegio, che il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo — la sentenza munita di attestazione di conformità — presso la sede del debitore, senza che si ponga alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ. Sul punto il TAR richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 9 gennaio 2024.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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