Regolamento impianti pubblicitari legittimo in Comune non tenuto al PGIP (TAR Veneto n. 14 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti pubblicitari, l’obbligo di adottare il piano generale degli impianti pubblicitari sussiste, per effetto dell’art. 1, comma 821, lett. c), legge n. 160/2019, solo per i Comuni superiori a 20.000 abitanti. Il Comune che non raggiunga tale soglia può disciplinare la materia con un regolamento comunale, purché idoneo a realizzare una pianificazione equivalente. È legittimo il regolamento che incrementi le distanze minime tra impianti e dalla segnaletica stradale rispetto agli standard codicistici, trattandosi di soglia di garanzia superabile dagli enti proprietari in funzione della sicurezza. Le scelte così operate costituiscono espressione di discrezionalità non sindacabile in sede giurisdizionale, salvo illogicità manifesta.
Il Fatto
La società ricorrente commercializza spazi e impianti pubblicitari e aveva ottenuto il rilascio e il rinnovo di titoli autorizzativi per diversi impianti installati sul territorio comunale. L’attività è stata incisa dal nuovo regolamento degli impianti pubblicitari approvato dal Consiglio comunale, che ha aggiornato la disciplina in materia di sicurezza stradale e idraulica, tutela delle zone Sic e Zps, fasce di rispetto monumentale e ambientale, nonché posizionamento dei mezzi pubblicitari e distanze minime.
La società ha impugnato la deliberazione consiliare e il regolamento con ricorso affidato a tre motivi: la mancata adozione del PGIP, l’illegittimità delle nuove distanze di 50 metri e l’eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di istruttoria. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i profili di censura e li ritiene tutti infondati. Sul primo motivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’attività pubblicitaria si esercita nel rispetto di due strumenti: il regolamento comunale e il piano generale degli impianti pubblicitari, con quest’ultimo deputato alla razionale distribuzione degli impianti sul territorio.
Tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 821, lett. c), legge n. 160/2019, il PGIP è obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti. Il Comune resistente, contando circa 11.000 abitanti alla data di approvazione della deliberazione impugnata, non era tenuto ad adottarlo. Il Collegio osserva che gli artt. 2 e 7 del regolamento dimostrano lo sforzo dell’ente di realizzare una pianificazione similare a quella ottenibile con il PGIP.
Quanto ai divieti degli artt. 3 e 11, essi costituiscono espressione del potere discrezionale dell’amministrazione, senza illogicità manifesta. Le scelte risultano improntate a un’attenta ponderazione degli interessi in gioco, tra funzionalità idraulica e tutela dei beni culturali. Non si ravvisa violazione dell’art. 153 d.lgs. n. 42/2004: i divieti regolamentari rafforzano la tutela dei beni culturali contemperando il diritto di libera iniziativa economica, che non risulta azzerato.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la qualificazione delle distanze dell’art. 51 d.P.R. n. 495/1992 come “minime” garantisce una soglia di sicurezza oltre la quale si riespande il potere degli enti proprietari di assicurare condizioni maggiori. L’aumento delle distanze non viola l’art. 41 Cost., poiché l’iniziativa economica si esplica nel raccordo con altri interessi costituzionalmente protetti, come la sicurezza e la salute. Il regolamento, all’art. 3, indica tra le finalità la sicurezza stradale e idraulica. Le asserite contraddizioni sono solo apparenti.
Sul terzo motivo, la ricorrente ha eccepito l’assenza di una specifica istruttoria, ma le regole asseritamente disattese sono solo enumerate senza precisi riferimenti normativi. Quanto al richiamo all’art. 27, commi 7 e 8, cod. strada e all’art. 53, comma 7, d.P.R. n. 495/1992, il Collegio rileva che, per l’art. 1, comma 816, legge n. 160/2019, il canone patrimoniale di concessione sostituisce il canone previsto da tali disposizioni, senza impedire al Comune di usarle come riferimento. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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