Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 414 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza previsto dagli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando il creditore faccia valere l’inesecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, purché il relativo obbligo sia certo e la pronuncia sia divenuta definitiva. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, che non si costituisca in giudizio, consente di ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti del rimedio. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 271/2024 del 26 marzo 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire al ricorrente, tramite il sistema della carta docente, l’importo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma dell’8 novembre 2024. Chiede pertanto che sia ordinata l’ottemperanza e che, per l’ipotesi di perdurante inerzia, sia nominato un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, sezione staccata di Parma, verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. La domanda è proposta per l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che il creditore deduce rimasta ineseguita.
Il Collegio rileva che la sussistenza dei presupposti emerge da quanto addotto e documentato dal ricorrente e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, che non si è costituita in giudizio. La posizione dell’ente pubblico resta così priva di difesa sul punto.
Il Tribunale accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è decorso a seguito della notificazione della sentenza in data 27 marzo 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla data di notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, provvederà un Commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, che è condannato al pagamento di euro 500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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