Controllo bilanci INRCA: patrimonio non consolidato e sezionali regionali (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 182 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012 e dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, verifica la legalità e la regolarità della gestione ed è funzionale all’adozione delle misure correttive da parte dell’ente. Nel caso di ente del SSN con presidi in più Regioni, il consolidamento parziale dei sezionali regionali è ammissibile solo se la sommatoria degli stati patrimoniali e dei conti economici dei singoli sezionali coincide con i corrispondenti documenti del bilancio complessivo. Le poste patrimoniali non attribuibili ad alcun presidio, ove non consolidate da nessuna Regione, devono essere incluse nel consolidato della Regione titolare del controllo giuridico sull’ente, in applicazione dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 118/2011. Il ribaltamento dei costi delle aree di supporto sui sezionali regionali mediante un’unica voce di costo, sebbene accettabile nella contabilità analitica, non può essere utilizzato ai fini del consolidato, poiché altera la natura delle poste e la veridicità del bilancio consolidato (art. 29, comma 2, d.lgs. n. 127/1991).
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022 dell’IRCCS INRCA, ente del SSR marchigiano con la peculiarità, unica in ambito nazionale, di operare con presidi in tre Regioni: Marche, Lombardia e Calabria. L’istruttoria è stata avviata sui questionari redatti dal Collegio sindacale e si è sviluppata attraverso richieste di chiarimento all’ente e alla Regione Marche.
La questione centrale riguarda le modalità di predisposizione dei sezionali regionali di bilancio, utilizzati dalle Regioni per il consolidamento del SSR. La Sezione ha rilevato che la sommatoria dei valori patrimoniali ed economici dei sezionali non coincide con i dati del bilancio complessivo dell’Istituto e che alcune poste non risultano assegnate ad alcuna Regione. Da qui la necessità di chiarire il perimetro del consolidamento e la corretta imputazione delle poste non attribuibili.
La Motivazione della Corte
L’INRCA è qualificato ente del SSR marchigiano: l’art. 22, comma 1, L.R. Marche n. 19/2022 lo mantiene tra gli enti del servizio sanitario regionale; la sede legale è ad Ancona e la Regione Marche esercita un controllo significativo, nominando la maggioranza del Consiglio di indirizzo e verifica e designando il Direttore generale.
Il d.lgs. n. 118/2011 non disciplina esplicitamente il consolidamento degli enti del SSN con sedi in più Regioni. Ammissibile è il consolidamento parziale, con inclusione da parte di ciascuna Regione delle sole componenti afferenti ai presidi nel proprio territorio, scelta adottata dalla Regione Marche. Tale impostazione, però, è coerente solo a due condizioni: che tutte le Regioni interessate includano i rispettivi sezionali, e che la sommatoria dei sezionali coincida con i documenti del bilancio complessivo.
Entrambe le condizioni risultano disattese. La Regione Calabria non ha consolidato il sezionale del presidio di Cosenza, che non risulta incluso né nel proprio consolidato né in quello marchigiano. Inoltre, numerose poste patrimoniali non sono attribuite ad alcun presidio e non vengono consolidate da nessuna Regione, configurandosi come patrimonio non consolidato. La Sezione rileva la violazione dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 118/2011, secondo cui il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati.
Il soggetto che esercita il controllo su tale porzione dell’Istituto non può che essere la Regione Marche, titolare del controllo giuridico sull’INRCA, cui spetta includere nel proprio consolidato tutte le poste patrimoniali non direttamente attribuibili ai presidi di Casatenovo e Cosenza. Le criticità determinano una rappresentazione parziale e non veritiera della situazione economico-finanziaria del SSR, in contrasto con l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 127/1991. Il rischio è una sottorappresentazione della consistenza patrimoniale, con possibile perdita del controllo effettivo su parte del patrimonio.
Quanto ai sezionali di conto economico, l’attribuzione ai sezionali della perdita delle aree amministrativa e di ricerca mediante un’unica voce di “oneri diversi di gestione” produce effetti distorsivi. Ne deriva il disallineamento tra la sommatoria dei sezionali e il conto economico complessivo: la spesa per il personale dell’area amministrativa non transita nella corrispondente voce del consolidato regionale, compromettendo la veridicità dell’informazione. La Sezione evidenzia inoltre le difformità nella spesa per il personale dovute a errori materiali nei documenti trasmessi, che pregiudicano l’affidabilità del dato contabile, e rileva il superamento del limite di spesa per il personale flessibile ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, ove calcolato al lordo delle assunzioni in deroga.
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Nota della Redazione
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