Decadenza disciplinare nel pubblico impiego e dies a quo della notizia dell’infrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6135 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza compiuta ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. La mera comunicazione del titolo del reato contestato, non accompagnata dagli esiti degli accertamenti, non integra di per sé la piena conoscenza dell’infrazione. Nel pubblico impiego, la titolarità del rapporto di lavoro discende dal contratto concluso tra il dipendente e l’ente che ne è reale datore di lavoro, restando irrilevante il ruolo dell’ente finanziatore e la condizione del rinnovo contrattuale legata agli stanziamenti regionali.
Il Fatto
Un dipendente, assunto presso un ente locale nell’ambito del processo di stabilizzazione degli LSU con contratto a tempo determinato e parziale, veniva licenziato in via disciplinare per aver attestato falsamente, con modalità fraudolente, la propria presenza in servizio. A carico del lavoratore era stato avviato un procedimento penale per truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico.
Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al giudice del lavoro, senza successo in primo e in secondo grado. La Corte d’Appello confermava la decisione di rigetto, ritenendo il recesso legittimo sul piano formale e sostanziale. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, mentre l’ente intimato non svolgeva alcuna difesa.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2119 cod. civ., sostenendo che il potere di recesso spettasse alla Regione e non all’ente locale, in ragione dell’appartenenza del lavoratore al bacino degli LSU. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la censura si risolveva in una mera confutazione della qualificazione della fonte del rapporto operata dal giudice di merito. Il rapporto discendeva da un contratto a tempo parziale e determinato concluso tra il dipendente e l’ente locale, che ne era il reale datore di lavoro, mentre la Regione rivestiva il mero ruolo di ente finanziatore. Irrilevante, sul piano della titolarità, la circostanza che il rinnovo fosse condizionato alla previsione degli stanziamenti regionali.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assumendo la decadenza dall’azione disciplinare per superamento del termine perentorio di centoventi giorni. Il dies a quo andrebbe collocato alla data di conoscenza dell’infrazione da parte dell’ufficio di appartenenza o dell’ufficio competente, rispetto alle quali la comunicazione del provvedimento si poneva oltre il termine.
La Corte ha ritenuto anche tale motivo inammissibile. Il giudice di merito aveva individuato il dies a quo nella data in cui risultava formalmente acquisita dall’ente la copia dell’ordinanza cautelare con cui erano stati disposti gli arresti domiciliari. La comunicazione precedente recava solo l’indicazione del titolo del reato contestato: rilievo non censurato dal ricorrente e coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14896/2024), secondo cui il termine decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito degli accertamenti che, ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite per non aver l’ente svolto alcuna attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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