Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8056 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, poiché è in relazione a quest’ultimo — e alla domanda originariamente formulata — che va valutato. La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la richiesta congiunta di entrambe le parti. La sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non si applica quando l’inammissibilità derivi da sopravvenuta carenza di interesse e non da originaria inammissibilità del gravame.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto la sua domanda in materia di mobilità del personale scolastico. La controversia riguardava il mancato accoglimento della domanda di mobilità presentata per l’anno scolastico 2016/2017, con la quale la docente aveva chiesto il trasferimento nella sede di propria residenza e il passaggio di ruolo.
Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto, in occasione della procedura di mobilità indetta per l’anno scolastico 2024/2025, il passaggio di ruolo interprovinciale nella provincia richiesta e per la scuola primaria, previo transito nella scuola dell’infanzia. Ha quindi dichiarato, con memoria, di aver raggiunto il medesimo risultato che aveva originariamente richiesto e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla rappresentazione della parte ricorrente, che ha documentato il sopravvenuto trasferimento nella sede desiderata depositando la relativa documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Il risultato conseguito coincide con quello che la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 mirava a ottenere.
Su questa base il Collegio rileva che è sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, come la stessa ricorrente ha evidenziato nella memoria. Il trasferimento in Sicilia alle dipendenze della scuola dell’infanzia e il successivo passaggio di ruolo interprovinciale hanno determinato il venir meno dell’interesse al provvedimento giurisdizionale richiesto.
La Corte enuncia il principio processuale che sorregge la decisione: l’interesse ad agire, e dunque anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui l’azione o l’impugnazione è proposta, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo — e alla domanda originariamente formulata — che l’interesse va valutato. Richiama sul punto Sez. U n. 10553 del 28/04/2017. Il sopravvenuto difetto di interesse dà quindi luogo all’inammissibilità del ricorso.
Il Collegio esclude poi che la pronuncia possa essere qualificata come cessazione della materia del contendere, che presuppone la richiesta congiunta di entrambe le parti, nella specie non ricorrente.
Infine la Corte affronta il profilo delle spese e della sanzione processuale. Rileva che non sussistono le condizioni dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, perché la ratio della disposizione è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato opera per l’inammissibilità originaria, non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, come affermato da Cass. n. 17562/2020, che richiama Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018 e Cass. n. 14782/2018. Nulla si statuisce in tema di spese.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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