Ricorso in cassazione e censure non attinenti al decisum (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10723 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi di ricorso devono possedere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che il ricorrente non può sottrarsi all’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, né contestare profili estranei alle rationes della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente pubblico transitato nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva ottenuto in sede giudiziale il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella settima qualifica funzionale, corrispondente all’area C, posizione economica C1. Facendo leva su quel giudicato, ha poi agito per ottenere la ricostruzione della carriera e l’attribuzione della posizione economica denominata C Super, introdotta dal CCNL per il comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2001, con condanna del Ministero alle differenze retributive e al risarcimento del danno.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione logica e giuridica, e li dichiara inammissibili. Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 17 del CCNL del comparto Ministeri, del CCNI del 20.3.2000 e delle circolari richiamate, imputando alla Corte territoriale di non aver dato seguito al precedente giudicato e di non aver ricostruito la carriera. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserito contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il ragionamento della Corte muove da una premessa assorbente: anche a voler ritenere che l’azione originaria fosse volta a contestare l’erronea ricostruzione della carriera, la contestazione si risolve nella pretesa di vedersi riconoscere la posizione economica rivendicata. Da ciò deriva l’onere del ricorrente di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni alle quali la contrattazione collettiva subordina l’attribuzione della posizione superiore.

Il ricorso non si confronta con il decisum della sentenza impugnata. Anzitutto svolge considerazioni sull’applicabilità dell’art. 2043 c.c., quando la Corte territoriale ha escluso che la domanda risarcitoria fosse stata riproposta in appello. Inoltre insiste nel sostenere che il punteggio indicato avrebbe consentito l’attribuzione della posizione superiore, senza misurarsi con l’affermazione della sentenza circa l’inammissibilità delle deduzioni svolte solo in appello e l’insufficienza della documentazione prodotta.

Nessuna censura pertinente e specifica è poi formulata avverso il capo della sentenza che, sulla base della disciplina contrattuale, ha escluso ogni automatismo nell’attribuzione. La Corte ribadisce che, nel giudizio di legittimità, le censure prive di specifica attinenza al decisum sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, richiamando sul punto Cass. n. 9450/2024, Cass. n. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007 e Cass. S.U. n. 14385/2007.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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