Lesione del diritto di difesa e contestazione disciplinare generica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2579 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, il requisito di specificità della contestazione previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non è soggetto a schemi rigidi e prestabiliti, ma va accertato in concreto dal giudice di merito. La contestazione deve contenere l’esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del recesso, così da perimetrare l’attività difensiva del lavoratore, tenendo conto del contesto in cui i fatti si sono svolti. La mancata indicazione di un elemento nella disponibilità del datore di lavoro e l’errore sulla data degli episodi rilevano solo se determinano un’incertezza insuperabile nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.
Il Fatto
Una società ha intimato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a un lavoratore. Il Tribunale, pur dichiarando risolto il rapporto, aveva qualificato il recesso come giustificato motivo soggettivo e condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte d’Appello, in riforma, ha ritenuto generica e contraddittoria la lettera di contestazione degli addebiti, perché non indicava con chiarezza le date degli episodi né il nominativo del cliente coinvolto, elementi nella disponibilità della società, e ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al pagamento di dodici mensilità e dei contributi omessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione della contestazione preventiva: consentire al lavoratore l’immediata difesa. La lettera deve delineare l’addebito come individuato dal datore di lavoro e tracciare i contorni della condotta disciplinarmente rilevante, perimetrando l’attività difensiva, salva la successiva verifica giudiziale dell’idoneità della condotta a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Devono essere fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti addebitati e la violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.. La contestazione, pur senza essere analitica, deve esporre i dati essenziali del fatto materiale; la verifica del requisito è rimessa al giudice del merito e il suo apprezzamento, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, come affermato da Cass. n. 6898 del 2016, Cass. n. 619 del 2017 e Cass. n. 18279 del 2010.
Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha applicato correttamente tali principi. Essa avrebbe dovuto valutare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se al lavoratore fossero state fornite le indicazioni necessarie per individuare la materialità dei fatti, tenendo conto del contesto in cui si erano svolti, secondo gli indirizzi di Cass. n. 10662 del 2014 e Cass. n. 20319 del 2015.
Assume rilievo decisivo la verifica in concreto se la mancata indicazione del nominativo del cliente, l’errore di data contenuto nella lettera e l’omessa analitica descrizione della condotta di ricezione della polizza ristampata abbiano determinato un’incertezza insuperabile nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare la difesa. La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che procederà a nuovo esame del merito applicando i principi esposti e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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