Accertamento ispettivo previdenziale e onere della prova: il recesso dalla società non elide la partecipazione al lavoro aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20204 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento ispettivo previdenziale, l’atto di recesso di un socio dalla società non è, di per sé, elemento decisivo per escludere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio nella gestione dei lavoratori autonomi e commercianti. Il giudice di merito è tenuto a valutare il concreto svolgimento del rapporto di lavoro, che può essere rimasto identico anche dopo il recesso. Nell’opposizione al verbale di accertamento, l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa contributiva, ossia la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, grava sull’istituto previdenziale. Il socio che invochi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale fatto impeditivo della pretesa, deve invece fornirne la prova. La mancata ammissione di una prova testimoniale è denunciabile per cassazione solo ove la prova richiesta possa invalidare con certezza le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
A seguito di un accertamento ispettivo, l’INPS aveva annullato il rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e una società in nome collettivo, iscrivendo d’ufficio la prima nella gestione dei lavoratori autonomi e commercianti sulla base dell’art. 1, comma 203, legge n. 662/1996 e intimandole il pagamento dei contributi fissi. L’opposizione proposta dalla lavoratrice era stata accolta dal Tribunale di Palermo, che aveva annullato il verbale di accertamento. La Corte d’Appello di Palermo, invece, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’originaria opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 2094, 2697, 2247 e 2269 cod. civ. La corte territoriale, diversamente dal giudice di prime cure, non si era limitata a considerare il dato formale del recesso della lavoratrice dalla società, ma aveva esaminato il concreto svolgimento del rapporto dopo il recesso, valutando come graniticamente provata la circostanza che il ruolo di fatto svolto all’interno dell’impresa fosse rimasto identico.
La Corte ha precisato che la ripartizione dell’onere probatorio era stata corretta: all’INPS competeva provare il fatto costitutivo della pretesa, ossia i presupposti per l’iscrizione d’ufficio, mentre alla ricorrente spettava dimostrare il fatto impeditivo, cioè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici di merito avevano tratto il convincimento, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dalle dichiarazioni confessorie della stessa ricorrente circa la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In merito al secondo motivo, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a mere istanze istruttorie. La censura relativa all’omesso esame, valutata ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è stata ritenuta infondata in quanto la parte non aveva prospettato la decisività dei capitoli di prova testimoniale, che avrebbero dovuto dimostrare, con giudizio di certezza, la sussistenza della subordinazione, tale da privare di fondamento la ratio decidendi (cfr. Cass. n. 30721/2024).
Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato infine giudicato infondato, non ravvisandosi alcuna anomalia motivazionale nella sentenza impugnata. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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