Progressioni orizzontali: legittima l’esclusione del dipendente già in quiescenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5192 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego contrattualizzato, è legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del dipendente che, alla data di riferimento, sia già collocato in quiescenza. Le progressioni economiche orizzontali, pur non avendo carattere selettivo in senso proprio, presuppongono la presenza in servizio del dipendente e sono riferite all’apporto professionale prestato nell’anno di riferimento, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell’anno in cui la procedura è indetta. Ne consegue che il beneficio riguarda quanti abbiano maturato il livello di professionalità attraverso l’attività svolta nel relativo anno, restando irrilevante ogni diversa enunciazione del bando.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze dell’amministrazione finanziaria fino al 1° gennaio 2006, data di collocamento in quiescenza. Nel settembre 2006 l’amministrazione indiceva le procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici relative al personale delle aree funzionali II e III, con termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, riservate al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2005.
Il ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nella terza fascia retributiva dell’Area terza e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive e sul trattamento di fine rapporto, oltre agli adeguamenti pensionistici. Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione, ritenendo legittima l’esclusione. Proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza con due motivi. Con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi, contestando l’interpretazione del bando accolta dalla Corte territoriale, che avrebbe introdotto un requisito non previsto dal testo. Con il secondo denunciava la violazione dell’accordo collettivo di attuazione delle progressioni orizzontali, in relazione al contratto collettivo integrativo del 28.5.2005, per essersi la Corte discostata dal criterio letterale di interpretazione.
La Corte, riuniti i motivi per connessione, li ha ritenuti infondati, correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato l’orientamento già espresso da Cass. n. 26394/2022 e Cass. n. 818/2023, cui ha dichiarato di uniformarsi.
Secondo tale indirizzo, alle progressioni economiche orizzontali va riconosciuta la finalità premiale, volta a riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni. Ne deriva che il requisito della presenza in servizio al momento della presentazione della domanda assume carattere essenziale.
La Corte ha osservato che la progressione economica, programmata con cadenza annuale, è riferita all’apporto professionale relativo all’anno di riferimento, nella specie il 2006, e ha decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell’anno in cui è indetta. Pertanto, al di là dell’enunciazione del bando, che apriva la procedura al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2005, il beneficio doveva riguardare quanti avessero maturato il necessario livello di professionalità attraverso la prestazione dell’attività nel relativo anno.
Il ricorrente, collocato in quiescenza alla data del 1° gennaio 2006, risultava dunque correttamente escluso dalla procedura. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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