Termine decadenziale contributivo ENPAF decorre dalla riscossione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14861 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti a enti di diritto privato, il termine decadenziale previsto dal regolamento dell’ente per il versamento del contributo di solidarietà in luogo dei contributi obbligatori non può essere ancorato alla notifica del bollettino di pagamento, poiché tale soluzione comprime irragionevolmente il diritto del contribuente. Il termine decorre dal momento in cui i contributi sono posti in riscossione, che avviene mediante ruolo esattoriale e non con la mera raccomandata di richiesta. L’applicazione di un termine decadenziale in difetto di riscossione integra violazione dell’art. 2965 cod. civ. Nei confronti del regolamento di un ente previdenziale di diritto privato la censura è ammessa solo per violazione dei canoni di interpretazione della legge, non per il merito delle conseguenze applicative.

Il Fatto

La contribuente si era vista notificare cartelle esattoriali per contributi previdenziali relativi agli anni 2012 e 2013; per il 2014 la materia del contendere era stata dichiarata cessata. Aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, che l’aveva accolta con sentenza del 1.2.2016.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16.2.2018, ha riformato la decisione di primo grado, rigettando l’opposizione. Il giudice distrettuale ha ritenuto tardiva la domanda di versamento del contributo di solidarietà, presentata il 15.7.2014 e dunque oltre il termine del 30 settembre 2013 ancorato alla richiesta di contributi inoltrata con raccomandata e bollettino MAV il 16.9.2013. La contribuente ricorre in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare il terzo motivo, che contesta l’applicabilità del termine di decadenza e, quindi, il presupposto logico degli altri. La Corte d’appello aveva interpretato l’art. 21 regolamento ENPAF nel senso che la norma consentisse modalità alternative di richiesta del pagamento e a quelle ancorasse il termine del 30 settembre.

Il ricorrente osserva che il termine è agganciato alla riscossione e che essa avviene mediante ruolo esattoriale, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 221/1950 e del d.P.R. n. 640/1968, non con una mera raccomandata. Il Collegio rileva tuttavia che questa censura non investe l’interpretazione della norma regolamentare sul piano della violazione dei canoni ermeneutici, unico profilo sindacabile trattandosi di regolamento di ente previdenziale di diritto privato.

La censura è però fondata sotto altro profilo. L’interpretazione seguita dalla Corte di merito ha condotto ad applicare un termine decadenziale in violazione dell’art. 2965 cod. civ., perché facendo decorrere il termine dalla notifica del bollettino MAV — recante eventualmente un termine di pagamento persino più lungo di quello decadenziale — alla parte restava un termine brevissimo per adempiere.

Il terzo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rimessa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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