Decadenza impugnazione licenziamento e azione risarcitoria per mobbing (Cass. civ. Sez. Lav. n. 31371/2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’impugnazione del licenziamento, prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, non preclude l’azione di risarcimento del danno per profili di illegittimità diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti, quali la condotta di mobbing di cui il recesso costituisca l’atto finale. Tuttavia, l’azione risarcitoria deve essere fondata su fatti illeciti ulteriori e autonomi rispetto al mero annullamento del licenziamento. Il ricorso per cassazione che censuri il mancato riconoscimento di tale azione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando puntualmente l’atto introduttivo del giudizio per consentire la verifica della domanda proposta.
Il Fatto
Il lavoratore, licenziato il 12 agosto 2005, impugnava stragiudizialmente il recesso il 21 settembre 2005, ma depositava il ricorso giudiziale solo il 21 agosto 2017. Il Tribunale e la Corte d’appello di Venezia dichiaravano la decadenza dall’azione, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse conseguente esclusivamente all’atto di licenziamento. Avverso la sentenza d’appello, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’azione non era diretta all’annullamento del licenziamento, bensì al risarcimento del danno derivante da una più ampia condotta di mobbing, di cui il licenziamento costituiva solo l’atto finale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale ordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, una volta divenuta non esperibile l’azione di annullamento per decorso del termine di decadenza, la tutela di diritto comune può essere esperita per far valere profili di danno che siano diversi da quelli previsti dalla normativa speciale sui licenziamenti, e che si traducano in un comportamento illecito ulteriore del datore di lavoro, come nel caso del licenziamento ingiurioso o del licenziamento quale atto finale di una condotta di mobbing. In tali ipotesi, l’azione risarcitoria è soggetta alla prescrizione ordinaria e non alla decadenza.
La Corte rileva, tuttavia, che il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo trascritto né indicato puntualmente il ricorso introduttivo del giudizio di merito. Tali atti sono indispensabili per verificare se la domanda risarcitoria fosse effettivamente fondata su profili di illiceità ulteriori e autonomi rispetto al mero annullamento del licenziamento, come sostenuto dal lavoratore. La Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva infatti precisato che il lavoratore non aveva contestato l’eccezione della controparte secondo cui il danno azionato era conseguente esclusivamente all’atto di licenziamento. Senza la puntuale indicazione del contenuto dell’atto introduttivo, il giudice di legittimità non è in grado di valutare se la domanda risarcitoria fosse effettivamente basata su fatti illeciti ulteriori e diversi.
Il Collegio ribadisce che il principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito, a pena di inammissibilità. L’omessa trascrizione dell’atto introduttivo impedisce alla Corte di verificare l’oggetto della domanda e la sua causa petendi, e quindi di sindacare la correttezza della decisione impugnata.
Implicazioni Pratiche
- Specificazione della domanda risarcitoria: l’avvocato che agisce per il risarcimento del danno da mobbing deve formulare una domanda chiara e distinta, allegando specificamente i fatti illeciti ulteriori rispetto al licenziamento (es. dequalificazione, isolamento, vessazioni), per evitare che l’azione venga confusa con la mera impugnazione del recesso e dichiarata decaduta.
- Onere di autosufficienza in Cassazione: in sede di ricorso per cassazione, il difensore che eccepisce l’esistenza di una domanda risarcitoria autonoma deve trascrivere o riassumere puntualmente l’atto introduttivo del giudizio, indicando il punto in cui la domanda è stata formulata, per consentire al giudice di legittimità di verificare l’oggetto della causa, pena l’inammissibilità del motivo.
- Distinzione tra azione costitutiva e azione risarcitoria: il lavoratore che intenda far valere sia l’illegittimità del licenziamento sia il danno da mobbing deve proporre azioni distinte (costitutiva per l’annullamento, soggetta a decadenza; di condanna per il risarcimento, soggetta a prescrizione), allegando per ciascuna i fatti costitutivi specifici, poiché la mera proposizione di un’unica domanda risarcitoria conseguente al recesso non è sufficiente a sottrarsi alla decadenza.
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Nota della Redazione
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