Mobbing e violazione dell’art. 2087 c.c. anche in assenza di intento persecutorio (Cass. civ. Sez. Lav. n. 31367/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa del datore, gravando su quest’ultimo la prova che l’impossibilità della prestazione o il pregiudizio derivi da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.). La responsabilità datoriale per danno alla salute del lavoratore può configurarsi anche in assenza di un intento persecutorio tipico del mobbing, quando il datore di lavoro tolleri l’esistenza di un ambiente stressogeno o ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, che contribuiscano a creare una condizione di lavoro lesiva della dignità e della personalità del lavoratore, sempre che sussista il nesso causale tra l’inadempimento e il danno.
Il Fatto
Una lavoratrice agiva in giudizio nei confronti delle società datrici di lavoro per l’accertamento di un comportamento di mobbing nell’ambiente di lavoro, nel periodo 2012-giugno 2014, e per la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Ancona, in riforma, rigettava la domanda, escludendo la configurazione di un comportamento di prevaricazione, intimidatorio e vessatorio continuativo, in quanto la condotta del datore era preordinata al soddisfacimento di esigenze di servizio e oggettivamente giustificata da disservizi attribuiti alla lavoratrice, e la figura del datore era nota per essere autoritaria in termini generali, connotati antitetici rispetto al mobber. La Corte aggiungeva che le patologie psicosomatiche della lavoratrice non apparivano causalmente collegate a “precise condotte datoriali di oggettiva valenza mobbizzante”. Avverso tale sentenza, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e l’inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. Il Collegio, trattando congiuntamente tutti i motivi, richiama il consolidato orientamento secondo cui la violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale: il lavoratore deve allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale e le regole di condotta violate, ma è il datore di lavoro a dover provare che il pregiudizio deriva da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.). La prova del danno, in particolare per le condotte potenzialmente lesive della personalità morale, può essere fornita anche mediante presunzioni, alla luce della portata costituzionale della materia e del principio di prossimità della prova.
La Corte sottolinea che la responsabilità datoriale per danno alla salute del lavoratore può configurarsi anche in assenza di un intento persecutorio tipico del mobbing. Ove non sia configurabile una condotta di mobbing per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 cod. civ. quando il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che contribuiscano a inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute. La dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, ai sensi dell’art. 28 del T.U. n. 81/2008, che impone al datore la valutazione di tutti i rischi, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
La Corte evidenzia che lo straining, configurabile anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., garantendo il risarcimento del danno al lavoratore anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing. La sentenza impugnata si è sottratta alla disamina dei comportamenti datoriali che andavano complessivamente valutati nella loro portata oggettivamente lesiva della dignità e della personalità della lavoratrice, prescindendo da una preordinata volontà di emarginazione, e considerando il delicato momento dello stato di gravidanza. La Corte d’appello ha errato nell’escludere apoditticamente la violazione dell’art. 2087 c.c. in ragione della sola insussistenza di un comportamento programmaticamente e volontariamente vessatorio, senza valutare singolarmente e nell’insieme i comportamenti datoriali.
Implicazioni Pratiche
- Prova del danno da stress lavoro-correlato: l’avvocato del lavoratore deve allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, la sussistenza di un ambiente stressogeno e il nesso causale tra le condotte datoriali (anche non mobbizzanti) e il danno alla salute, senza dover provare l’intento persecutorio del datore, ma limitandosi a dimostrare che il datore ha tollerato o causato una situazione di costrittività ambientale.
- Onere della prova per il datore di lavoro: la difesa del datore di lavoro, per evitare la condanna, deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire i rischi da stress lavoro-correlato (valutazione dei rischi, formazione, misure organizzative) e che il danno del lavoratore deriva da causa a lui non imputabile, non potendo limitarsi a eccepire l’assenza di un intento persecutorio.
- Valutazione dei comportamenti datoriali: il giudice del rinvio dovrà valutare i singoli episodi dedotti (contestazioni disciplinari, sanzioni, atteggiamenti del datore) non solo in termini di intento persecutorio, ma anche nella loro oggettiva idoneità a creare un ambiente di lavoro stressogeno e lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, considerando anche il contesto (es. stato di gravidanza) e la possibile violazione dell’art. 2087 c.c. anche per condotte colpose.
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