Inammissibile il ricorso per cassazione redatto in modo oscuro ed aspecifico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1473 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice di legittimità una rappresentazione concisa dell’intera vicenda giudiziaria. L’inosservanza di tali doveri conduce alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure, violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. In tema di qualificazione degli incarichi dirigenziali nel servizio sanitario, la distinzione tra incarico di direzione di struttura semplice e incarico di alta professionalità dipende da un giudizio di fatto sul grado di autonomia e responsabilità della concreta struttura di assegnazione, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia di violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
Il Fatto
Un dirigente medico prestava servizio presso il presidio ospedaliero di una struttura sanitaria e, dal 2001 al 2011, era preposto a un modulo funzionale nell’ambito di un’unità operativa complessa. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione di posizione minima contrattuale, sostenendo che l’incarico svolto corrispondesse alla direzione di una struttura semplice e non a un incarico di natura professionale.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la struttura sanitaria al pagamento della somma richiesta oltre interessi legali. La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione con sentenza n. 5081/2017. La struttura sanitaria proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre il lavoratore restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono stati ritenuti inammissibili per la tecnica espositiva oscura del ricorso, che rendeva le censure non comprensibili senza un continuo confronto con la sentenza impugnata. Tale modalità redazionale viola i requisiti di contenuto-forma dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.
Richiamando le Sezioni Unite n. 37522 del 2021, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve rispettare i principi di chiarezza e sinteticità, selezionando i profili di fatto e di diritto della vicenda. L’inosservanza di tali doveri conduce all’inammissibilità quando pregiudica l’intelligibilità delle censure o si risolve in un’esposizione oscura dei fatti. Nella specie, il contenuto dei motivi non era del tutto comprensibile se non integrando la lettura del ricorso con quella della sentenza, con il rischio di una indebita supplenza della Corte.
Nel merito dei rilievi di dettaglio, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. n. 11941 del 2023; Cass. n. 27234 del 2018), secondo cui l’art. 27 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 stabiliva che, anteriormente all’adozione dell’atto aziendale, gli incarichi di direzione di struttura semplice corrispondessero a quelli previsti dall’art. 56, comma 1, fascia b), c.c.n.l. 5 dicembre 1996, mentre gli incarichi di natura professionale a quelli dell’art. 57, fasce a) e b). L’ex-modulo funzionale poteva quindi corrispondere tanto a un incarico di direzione di struttura semplice quanto a un incarico professionale non comportante direzione.
La riconduzione dell’incarico all’una o all’altra categoria dipende da un giudizio di fatto sul grado di autonomia e responsabilità della concreta struttura di assegnazione. Tale giudizio è stato svolto dalla Corte territoriale, che ha ritenuto sussistente un’autonoma gestione di risorse umane e tecniche e una responsabilità per i risultati. Le censure della struttura sanitaria, proponendo una diversa valorizzazione dei dati contrattuali, si sostanziano in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza sulle spese, la Corte ha rammentato che la denuncia di violazione dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa e che la compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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