Decadenza dagli incentivi GSE per impianto fotovoltaico non ultimato (Cons. Stato n. 5696 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un sopralluogo, accerta che l’impianto fotovoltaico non era completo alla data dichiarata di fine lavori non costituisce esercizio del potere di autotutela, ma espressione di un potere di decadenza fondato sull’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, giustificato dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione. L’esame analitico dei luoghi che smentisca l’iniziale valutazione di completezza documentale integra un nuovo elemento di valutazione, non un riesame di elementi preesistenti. In presenza di tale accertamento non è configurabile alcun legittimo affidamento del beneficiario, poiché il titolo è stato ottenuto sulla base di dati forniti dall’interessato poi non confermati. La modifica dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 operata dall’art. 56 d.l. n. 76/2020 non ha efficacia retroattiva e non si applica ai procedimenti anteriori.

Il Fatto

Con provvedimento del 9 agosto 2021 il GSE negava a una società la fruizione dei benefici di cui all’art. 1-septies d.l. n. 105/2010, convertito nella legge n. 129/2010, per un impianto fotovoltaico realizzato in un Comune delle Marche. Il diniego si fondava sull’esito di un sopralluogo: dalla comparazione delle fotografie trasmesse in sede di richiesta con lo stato dei luoghi era emerso che, alla data dichiarata di conclusione dei lavori, il trasformatore MT/BT non risultava collegato elettricamente.

La società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto davanti al TAR Lazio, che lo accoglieva ritenendo illegittima l’attivazione del potere di autotutela. Il GSE ha proposto appello, contestando la qualificazione del potere esercitato e la sussistenza dell’affidamento riconosciuto dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere. L’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 attribuisce al GSE un potere di accertamento e controllo volto a verificare la corrispondenza tra lo stato reale dell’impianto e quanto dichiarato in sede di ammissione. Non si tratta del riesame della legittimità di una precedente decisione, ma del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal privato in una procedura di sovvenzione pubblica.

Il Collegio distingue l’autotutela, che presuppone un ripensamento su elementi preesistenti, dalla decadenza in senso proprio, che scaturisce dall’emergere di nuovi elementi nel corso del procedimento di verifica. Nel caso concreto il sopralluogo del giugno 2018 ha smentito l’iniziale valutazione di completezza: i cavi che all’epoca collegavano il trasformatore non comparivano nella fotografia trasmessa nel dicembre 2010. Le criticità riscontrate non avevano formato oggetto di interlocuzione nel procedimento conclusosi con l’ammissione.

Il Giudice respinge il richiamo a un precedente del 2024 invocato dalla società, rilevando che in quella fattispecie la questione dell’idoneità probatoria della documentazione fotografica era già stata specificamente affrontata e risolta a favore del privato. Qui, invece, la discrasia è emersa solo grazie al controllo a campione.

Sul versante dell’affidamento, la Corte richiama il principio di autoresponsabilità: fino al positivo superamento delle verifiche nessun affidamento può consolidarsi, tanto meno quando il titolo sia stato ottenuto inducendo in errore l’Amministrazione. La documentazione fotografica assume valenza probatoria privilegiata e non può essere surrogata né dall’asseverazione del tecnico né da prove documentali atipiche, poiché la sua trasmissione è imposta dalla disciplina di riferimento.

Quanto al termine, la modifica introdotta dall’art. 56 d.l. n. 76/2020 non è applicabile ratione temporis: il termine di diciotto mesi decorre dal 16 luglio 2020 e sarebbe spirato il 17 gennaio 2022, mentre il provvedimento è del 9 agosto 2021. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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