Esecuzione del giudicato sulla Carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 500 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, accerta l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla pronuncia passata in giudicato quando risulti l’omesso adempimento e la sua mancata contestazione. Il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) riconosce alle amministrazioni statali decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta spirato inutilmente, legittima l’esecuzione coattiva. Ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm. il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Quando questi è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 159/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per gli anni scolastici indicati.

La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha documentato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e che l’amministrazione non ha contestato tale inerzia, non essendosi neppure costituita. Da ciò emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dall’art. 114 cod.proc.amm..

Il Tribunale ha poi verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risultava spirato, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.

Accertata l’inottemperanza, il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale o in un dirigente o funzionario delegato, per il caso di ulteriore inottemperanza, con intervento entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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