Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio per i docenti (TAR Marche n. 555 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’Amministrazione si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è procedibile e, in difetto di esecuzione del titolo, è fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine di 30 giorni e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La mera costituzione formale della PA non vale a contrastare la pretesa esecutiva.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato, con una sentenza del 2024, il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata e non impugnata, era divenuta definitiva.
La ricorrente, preso atto della mancata esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza al TAR Marche per conseguire il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale. All’udienza camerale del 23 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e dopo il decorso del termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la condizione di procedibilità risulta pertanto integrata.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui al citato art. 14, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Da qui l’accoglimento: il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio osserva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. L’Amministrazione è pertanto condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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