Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per stabilizzazione dirigente medico (Cons. Stato n. 5699 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando dall’istruttoria non emerge l’adozione, da parte dell’amministrazione, di alcun provvedimento — satisfattivo o meno — in esecuzione del giudicato, restando irrilevante che la stessa amministrazione contesti in giudizio la pretesa esecutiva con argomenti non tradotti in un atto amministrativo. La persistenza o l’esaurimento del potere amministrativo di denegare il bene della vita per ragioni diverse da quelle esaminate nel giudizio di cognizione attiene al contenuto di poteri ancora esercitati, rispetto ai quali l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. preclude il sindacato nel giudizio di ottemperanza. La condanna alla penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non è automatica: il giudice dispone di un ampio potere discrezionale ed è tenuto a valutare la natura del credito, la durata dell’inadempimento e le circostanze del caso concreto. Non sussistono i presupposti per la penalità quando il giudicato di cognizione abbia rimesso la quantificazione del ristoro per equivalente all’esito della riedizione del potere amministrativo.

Il Fatto

La vicenda riguarda la procedura di stabilizzazione indetta da un’azienda sanitaria locale, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di quattro posti di dirigente medico. La ricorrente era stata esclusa dalla procedura e il provvedimento di esclusione era stato annullato in sede di appello, con sentenza che aveva accertato l’illegittimità della clausola di bando escludente il personale titolare di rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale in forza di un A.C.N.

La sentenza di accoglimento aveva precisato che l’annullamento comportava l’obbligo, per l’amministrazione, di rieditare la procedura, verificando se i titoli della ricorrente ne consentissero il collocamento in posizione utile in graduatoria e, in tal caso, di procedere alla stabilizzazione oltre al ristoro del lucro cessante. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che l’unica parte eseguita era stata quella relativa al pagamento delle spese legali. L’amministrazione ha resistito, sostenendo di aver avviato una nuova verifica dei requisiti e di averne accertato la carenza del titolo di specializzazione richiesto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da un rilievo istruttorio decisivo: gli argomenti con cui l’amministrazione contesta la pretesa esecutiva sono stati esposti unicamente nella memoria difensiva del giudizio, senza che essa abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza in via amministrativa. Manca, dunque, qualsiasi atto esecutivo.

Il Collegio non si sofferma sulla questione — pure sollevata dalle difese — della persistenza o dell’esaurimento del potere amministrativo di denegare il bene della vita per ragioni diverse da quelle scrutinate nel giudizio di cognizione. Tale profilo attiene al contenuto di poteri ancora esercitati, rispetto ai quali l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. preclude il sindacato in questa sede. Ciò che risulta dirimente è invece l’accertamento del difetto di alcun provvedimento adottato in esecuzione della sentenza d’appello.

Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto. Il Consiglio ordina all’azienda di dare esecuzione alla sentenza di accoglimento, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della decisione, e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, con facoltà di delega a un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama la giurisprudenza sulla natura discrezionale della misura, che non risponde ad automatismo: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. impone di valutare la natura del credito insoddisfatto, la durata dell’inadempimento e le circostanze concrete. Nel caso di specie il giudicato di cognizione aveva rimesso la quantificazione del ristoro per equivalente all’esito della riedizione del potere, sicché non sussistono i presupposti per accogliere tale domanda.

Il ricorso è quindi accolto nei sensi precisati, con rigetto allo stato della domanda di penalità di mora e condanna dell’azienda resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate secondo la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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