FGDC liberato in sede di rendiconto nell’esercizio successivo al rispetto dei limiti (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 20 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il secondo periodo del comma 863 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, come modificato dall’art. 38-bis della legge n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia dei debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 del medesimo articolo. L’inciso “nell’esercizio successivo” non va inteso come riferito alla sola contabilità dell’esercizio seguente, bensì all’esercizio in cui il rendiconto dell’anno di rispetto delle condizioni viene materialmente redatto. La qualificazione del FGDC è di misura correttiva dell’equilibrio finanziario, non di sanzione in senso tecnico-giuridico. Il principio vincola la Sezione rimettente e tutte le Sezioni regionali di controllo.
Il Fatto
Nel corso del controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti di un ente locale, la competente Sezione regionale di controllo ha rilevato anomalie nella determinazione delle modalità di svincolo dell’accantonamento al FGDC, con riflessi sulla quota disponibile del risultato di amministrazione dell’esercizio 2023.
L’ente, avendo registrato indicatori non rispettosi dei parametri di cui all’art. 1, commi 859 e ss., legge n. 145/2018, aveva accantonato al Fondo importi nel 2022 e nel 2023. Nel 2024, in sede di approvazione del rendiconto 2023, ha liberato le somme accantonate, sul presupposto del ripristinato rispetto delle condizioni legislative. Un rilievo della Ragioneria generale dello Stato ha contestato tale svincolo anticipato. La Sezione regionale, rilevati orientamenti contrastanti, ha rimesso la questione al Presidente della Corte dei conti, che l’ha deferita alla Sezione delle autonomie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della questione, sussistendo orientamenti interpretativi difformi in un ambito attinente alla contabilità pubblica. Il nodo riguardava la lettura dell’inciso “nell’esercizio successivo”: se in senso strettamente cronologico, oppure in senso prettamente contabilistico.
La Corte ha ricostruito la disciplina dei commi 859 e ss., rammentando che il FGDC non è un fondo rischi o oneri, ma una temporanea riduzione della capacità di spesa, volta a stimolare comportamenti virtuosi e ad accrescere la liquidità per la tempestività dei pagamenti. Il comma 863 libera il fondo nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di riduzione dello stock di debito e di regolarità dei pagamenti.
L’interpretazione restrittiva, che colloca la liberazione nel risultato di amministrazione dell’esercizio seguente, è stata giudicata eccessivamente afflittiva e lesiva del principio autonomistico. Il FGDC opera come misura correttiva di natura contabile e gestionale, non come sanzione. In questa prospettiva la Corte ha valorizzato la lettura funzionale dell’istituto e la pronuncia della Corte costituzionale n. 78/2020, che ne ha riconosciuto la finalità protettiva dell’equilibrio finanziario.
La conclusione trova conferma nell’esame dell’allegato a/1 al d.lgs. n. 118/2011, ove la compilazione analitica della voce FGDC avviene nell’esercizio T+1 in cui è verificato il rispetto delle condizioni. La Sezione ha inoltre richiamato il precedente dell’art. 52, comma 1-ter, d.l. n. 73/2021, ove il legislatore ha previsto la liberazione in sede di rendiconto dell’anno T e la contestuale iscrizione in entrata dell’esercizio T+1.
Nel caso concreto, la Corte ha accertato l’errata compilazione dell’allegato a/1 al rendiconto 2023, non potendosi peraltro ravvisare alcun contrasto con la circolare MEF n. 17 del 7 aprile 2022, che risulta confermata. Ha quindi enunciato il principio di diritto, vincolando la Sezione rimettente e tutte le Sezioni regionali di controllo.
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Nota della Redazione
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