Decadenza da pensione privilegiata e constatazione qualificata della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 114 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal diritto a pensione privilegiata militare, prevista dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, non opera quando, entro il quinquennio dal congedo o dalla conoscibilità dell’infermità, sia intervenuta una constatazione qualificata della patologia ad opera di un organo pubblico tecnico medico-legale in sede di valutazione della malattia incidente sul rapporto di impiego o di servizio. Tale constatazione è idonea a escludere la decadenza anche se negativa e formulata con la locuzione “allo stato degli atti l’infermità non dipende da fatti di servizio”. Non è sufficiente la sola diagnosi clinica dell’affezione: occorre l’accertamento, positivo o negativo, della sua dipendenza da causa di servizio. La successiva produzione di documentazione sanitaria non sana l’inammissibilità della domanda amministrativa, che impedisce ogni valutazione sulla sussistenza della patologia e sul nesso eziologico.

Il Fatto

L’appellante, già soldato in servizio di leva, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata militare tabellare per una patologia psichica contratta, a suo dire, a causa del servizio. La domanda amministrativa era pervenuta il 23 marzo 2017, a distanza di oltre trentacinque anni dal congedo per fine ferma.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 457/2021, aveva rigettato il ricorso, rilevando la tardività dell’istanza rispetto al termine quinquennale e la mancanza di un accertamento qualificato dell’affezione da parte di organo medico-legale incidente sul rapporto di servizio. Il soccombente ha proposto appello, censurando la condanna alle spese di primo grado e l’affermazione di intempestività della domanda.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La liquidazione delle spese costituisce un potere officioso del giudice ex art. 31 c.g.c., che non presuppone alcuna domanda della parte e non è vincolato alla richiesta di compensazione formulata dal resistente, salvo espressa rinuncia del vincitore. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta pertanto violato.

Nel merito, la Corte richiama la direttrice nomofilattica delle Sezioni riunite n. 8/QM/2001: la decadenza ex art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 è esclusa in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa e formulata con la formula “allo stato degli atti”, sulla dipendenza della malattia da causa di servizio, effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali. La giurisprudenza contabile successiva richiede non solo la diagnosi dell’infermità invalidante entro il quinquennio, ma anche l’accertamento, pur negativo, della sua dipendenza dal servizio.

Nel caso di specie tale constatazione qualificata manca del tutto. I ricoveri presso l’Ospedale Militare di Caserta risalenti al 1980 e al 1981 recavano la sola diagnosi clinica, senza alcun giudizio sul nesso etiopatogenetico. A ciò si aggiunge che il verbale della C.M.O. di Bari n. 141 del 29 gennaio 2018 ha individuato la data di manifestazione e conoscenza dell’infermità nel 16 gennaio 2001.

La Corte conferma la lettura del primo giudice sulla decorrenza del termine. Il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro non integra il momento di piena conoscenza della malattia: quel giudizio atteneva al riconoscimento dell’invalidità civile e la CTU accertò solo una riduzione permanente della capacità lavorativa, riferendo peraltro di un aggravamento risalente all’anno 2000 e di certificati del DSM ASL allegati al ricorso. La patologia era dunque conoscibile almeno dagli anni 2000, con la conseguenza che l’istanza del 2017 risulta tardiva.

Il documento sanitario prodotto in appello, attestante il permanere della malattia, non muta l’esito: l’inammissibilità della domanda impedisce ogni valutazione sulla sussistenza della patologia e sul nesso eziologico. L’appello è rigettato e le spese sono integralmente compensate in ragione della natura dirimente della questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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