Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 56 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale esclude che tali soggetti siano legittimati passivamente nel giudizio di conto. La qualità di agente contabile presuppone il “maneggio” dei beni oggetto del conto; nelle gestioni di partecipazioni societarie essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Il difetto di legittimazione passiva ad causam del convenuto impone la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, che non definisce l’accertamento sulla regolarità della gestione. Il conto deve quindi essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con onere dell’amministrazione di acquisirlo e parificarlo ai sensi dell’art. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, presentato dal convenuto nella qualità di consegnatario delle quote di partecipazione detenute dalla Regione Calabria in una società a partecipazione regionale. Il magistrato istruttore, con relazione n. 81/2025, aveva proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando una serie di irregolarità.
In particolare rilevava che il decreto con cui la gestione era stata parificata recava la dicitura di conformità informatica senza la prescritta sottoscrizione digitale. Contestava inoltre l’assenza della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni. La prima riguarda l’assenza di un valido atto di parifica: solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale; sul punto la Corte richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
La seconda questione riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società. La Corte richiama l’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi sociali.
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto di interesse perché componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate, in evidente contrasto con la legislazione statale.
Il Collegio ricorda che la legislazione statale individua come agente contabile il soggetto che ha il “maneggio” dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, lettera c), 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dagli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.
La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né di considerarlo agente contabile di fatto, non avendo il maneggio richiesto. Il difetto di legittimazione passiva ad causam impone la dichiarazione di improcedibilità. Il giudizio non è definito nel merito della regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020, con l’amministrazione tenuta ad acquisirlo e parificarlo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza della decisione su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.
Nota della Redazione
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