Decadenza dal permesso di costruire: necessaria la formale dichiarazione (TAR Campania n. 1539 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la decadenza dal permesso di costruire per inutile decorso dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori, prevista dall’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, non opera in via automatica. Ai fini della sua legittima operatività è necessaria una positiva e specifica dichiarazione amministrativa, adottata all’esito di un apposito procedimento e previa istruttoria, ancorché a natura meramente dichiarativa e con effetti ex tunc. La ragione dell’obbligo di un formale provvedimento è assicurare il contraddittorio con il privato in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pronuncia. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria che presupponga la decadenza del titolo in assenza di un previo, ineludibile atto dichiarativo.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fondo ricadente in parte in zona E4 e in parte in zona E1. Con permesso di costruire del 28.6.2005 era autorizzata l’edificazione di un fabbricato rurale; dopo la comunicazione di avvio dei lavori del 22.5.2006, un provvedimento del 24.8.2006 ne ordinava la sospensione cautelativa per difetto del parere di svincolo idrogeologico. Ottenuto lo svincolo, i lavori riprendevano e il fabbricato veniva realizzato al grezzo.
A seguito di un sequestro del cantiere i lavori non erano completati; il dissequestro interveniva l’8.2.2018. L’istanza di proroga del titolo veniva archiviata con comunicazione del 2019. Nel 2023 il Comune comunicava l’avvio del procedimento per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, poi sfociato nell’ordinanza n. 31 dell’8.11.2023, impugnata dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e, dopo l’opposizione comunale, incardinata davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame incentrando la decisione sul quinto motivo, ritenuto dirimente. Il referente normativo è l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il permesso indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e decade di diritto per la parte non eseguita decorsi tali termini, salvo proroga richiesta anteriormente alla scadenza.
Il Tribunale richiama l’interpretazione rigorosa della giurisprudenza: la decadenza discende dal decorso dei termini, ma perché l’effetto diventi operativo è indispensabile un provvedimento formale dell’organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, adottato previa apposita istruttoria e anche se intervenuto molto tempo dopo la scadenza. La ratio è assicurare il contraddittorio con il privato sui presupposti della pronuncia (richiamata TAR Napoli, sez. VIII, n. 7033 del 2024).
Nel solco di Cons. Stato, sez. VI, n. 4391 del 2024, si afferma che la decadenza necessita di una positiva e specifica dichiarazione amministrativa, mediante espresso provvedimento adottato all’esito di un apposito procedimento.
Traslando tali coordinate nella fattispecie, il Collegio rileva che dalle emergenze documentali non emerge alcun formale provvedimento dichiarativo dell’effetto estintivo, né la nota che aveva archiviato l’istanza di proroga ne possiede la natura. La difesa comunale, che sosteneva l’operatività automatica della decadenza, è quindi disattesa: l’ordinanza demolitoria risulta adottata senza il previo ineludibile atto dichiarativo e va annullata.
La natura dirimente del vizio assorbe ogni altra censura. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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